Ok al perfezionamento del ravvedimento se è inequivoca la volontà del contribuente

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Con la sentenza n. 8/01/12 del 2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto l’appello avanzato dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione con cui i giudici di primo grado avevano confermato l’operatività di un ravvedimento operoso a cui un contribuente era ricorso per regolarizzare la propria posizione debitoria con il Fisco relativamente ad alcuni acconti Ires e Irap.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’istituto premiale non poteva dirsi perfezionato in quanto, nel versamento dell’importo corrispondente, il contribuente medesimo era incorso in un errore nel calcolo degli interessi che lo aveva portato a pagare un importo inferiore a quello dovuto.

I giudici regionali, per contro, hanno ritenuto che, nella specie, il perfezionamento del ravvedimento potesse essere desunto in considerazione della verifica dell’inequivocabile volontà del contribuente di avvalersi dell’istituto premiale, e ciò, a prescindere dal puntuale versamento di tutti gli importi dovuti.
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