Omicidio stradale con arresto in flagranza

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Omicidio stradale con arresto in flagranza

Per l’omicidio stradale, anche nella fattispecie semplice, è sempre consentito l’arresto in flagranza di reato. Nell’ipotesi aggravata dalla guida in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’arresto in flagranza è, invece, sempre obbligatorio.

E’ quanto evidenziato dal ministero dell’Interno con circolare del 25 marzo 2016, predisposta contestualmente all’entrata in vigore della Legge n. 41 del 23 marzo 2016 introduttiva dei reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Nella circolare, vengono fornite alcune prime indicazioni operative circa gli aspetti attuativi delle nuove disposizioni, al fine dichiarato di prevedere un’applicazione uniforme della Legge. Resta impregiudicata – si legge nel testo dell’elaborato – la necessità di adeguare, ove necessario, le istruzioni generali ivi fornite alle direttive date dall’Autorità giudiziaria, competente nel concreto per quel che riguarda il coordinamento dell’attività di indagine per i nuovi reati.

A seguire, una disamina sui principali profili applicativi trattati nel documento ministeriale.

Arresto in flagranza, aspetti procedurali 

Il testo del ministero dell’Interno – inviato alle varie Prefetture, Uffici territoriali del Governo – esordisce con una breve ricognizione delle nuove disposizioni sui delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, sia nelle fattispecie semplici che nelle ipotesi aggravate.

A seguire, vengono analizzati alcuni aspetti procedurali concernenti le misure limitative delle libertà personali ad iniziativa della Polizia giudiziaria, e, in particolare, la tematica dell’arresto in flagranza relativo ai due reati.

Arresto nell’omicidio stradale 

Come sopra ricordato, viene dapprima evidenziato che nelle ipotesi di omicidio stradale di cui al nuovo articolo 589-bis del Codice penale in cui la condotta imprudente del conducente causi un evento mortale, è sempre consentito l’arresto in flagranza di reato, anche qualora si tratti della fattispecie non aggravata.

L’arresto in flagranza facoltativo, ai sensi della modifica operata dalla Legge n. 41/2016 con riferimento all’articolo 189, comma 8 del Codice stradale, è consentito anche se il conducente responsabile dell’incidente si sia fermato ed abbia prestato soccorso.

In caso di fuga, a maggior ragione, l’arresto è sempre consentito, salvo il caso descritto all’articolo 189, comma 8-bis del Codice della strada.

Mente nei casi descritti l’arresto in flagranza costituisce una facoltà, nell’ipotesi aggravata da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ovvero in stato di ebbrezza alcolica grave (oltre 1,50 gr/l) o, per i conducenti professionali, anche media (0,8 gr/l), l’arresto in flagranza è sempre obbligatorio.

In queste specifiche situazioni - viene precisato - per potersi procedere secondo le disposizioni dell’articolo 380 del Codice di procedura penale, occorre che sia immediatamente disponibile la valutazione analitica e clinica che attesti lo stato di ebbrezza e/o di alterazione da droghe.

In assenza di questa, tuttavia, nelle more della definizione dell’aggravante e ove ne ricorrano le condizioni, è comunque possibile procedere all’arresto facoltativo in flagranza di reato.

Lesioni personali stradali: arresto facoltativo nelle ipotesi aggravate

Ai sensi delle modifiche operate dalla Legge n. 41/2016, l’arresto in flagranza di reato è sempre possibile - e ciò anche a prescindere dalla pena concretamente irrogabile - anche per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all’articolo 590-bis del Codice penale, sempre che si tratti delle ipotesi aggravate:

  • da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
  • da specifiche condotte pericolose di guida;
  • da pluralità delle vittime.

Tuttavia, non è possibile procedere all’arresto nell’ipotesi in cui conducente responsabile del sinistro da cui siano derivate lesioni, si sia fermato ed abbia prestato soccorso.

Per contro, l’arresto è sempre consentito in caso di fuga del conducente.

Giudice competente e perseguibilità

Nel compendio viene anche specificato che tutte le ipotesi previste dall’articolo 589-bis del Codice penale (omicidio stradale) appartengono alla competenza del Tribunale e sono perseguibili d’ufficio.

Stesso regime è confermato anche per il reato di lesioni stradali gravi o gravissime.

Diversamente, viene segnalato che per le lesioni lievi o lievissime, il relativo reato – che continua ad essere disciplinato dall’articolo 590 del Codice penale – resta perseguibile a querela di parte ed appartiene alla competenza del Giudice di pace.

Accertamenti medici coattivi 

Altro profilo attuativo su cui ci si sofferma concerne le facoltà e le prerogative di accertamento medico concesse al Giudice e alla Polizia giudiziaria, facoltà e prerogative che sono state significativamente ampliate a seguito delle modifiche introdotte al Codice di procedura penale da parte della Legge n. 41/2016. Ci si riferisce, in particolare, agli articoli 224 e 359-bis del Codice procedurale penale.

Viene infatti precisato che qualora l’indagato rifiuti di sottoporsi ad accertamenti medici utili ad acquisire elementi per la valutazione dei reati in oggetto, il Giudice ovvero, nei casi d’urgenza, il Pubblico ministero, possano disporre che tali verifiche mediche siano effettuate in modo coattivo da parte della Polizia giudiziaria delegata o procedente.

Prelievo coattivo su iniziativa del Pm

Così, nei casi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, e si abbia fondato motivo di ritenere che dal ritardo dell’accertamento, ritenuto necessario, possa derivare un grave o irreparabile pregiudizio per le indagini, la Polizia giudiziaria può chiedere al Pm di autorizzarla ad effettuare un prelievo coattivo con decreto che va poi sottoposto a convalida da parte del Giudice.

Del provvedimento che dispone l’accertamento coattivo deve essere data tempestiva notizia al difensore dell’interessato, che ha la facoltà di assistervi, senza che la sua assenza possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni.

Riscontro stato di alterazione, criticità

Sul tema del riscontro dello stato di alterazione, la Procura della Repubblica di Trento, nelle linee guida dalla stessa predisposte per quel che concerne la nuova disciplina dell’omicidio e delle lesioni personali stradali (circolare n. 5 del 29 marzo 2016), sottolinea come l’estensione del prelievo coattivo anche per queste due fattispecie sia di “presumibile scarsa utilità” per quanto riguarda la disciplina della perizia disposta dal Giudice, anche a seguito di eventuale incidente probatorio; ed infatti, viene sottolineato che la tempistica richiesta per l’espletamento di tale attività procedimentale risulti difficilmente compatibile con l’urgenza imposta dall’accertamento sullo stato di alterazione.

Il discorso sarebbe, invece, diverso per quel che riguarda la previsione che attribuisce al Pm l’iniziativa del prelievo coattivo; sotto questo profilo viene anzi salutata con favore la modifica introdotta con il nuovo comma 3-bis dell’articolo 359-bis del Codice di procedura penale laddove viene prevista la facoltà del Pm di disporre l’accompagnamento coattivo e/o l’esecuzione delle operazioni di prelievo anche “oralmente”, pur dovendo poi darne conferma per iscritto.

Connessione obiettiva tra illeciti e reati 

Per finire, la circolare si sofferma sulla tematica della connessione obiettiva tra illeciti amministrativi e reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime. Ciò, alla luce della sopra riferita punibilità d’ufficio anche per quest’ultima fattispecie di reato.

Viene ricordato come, sulla base dell’articolo 221 del Codice della strada, quando l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione amministrativa non costituente reato, il Giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione medesima.

Perché, comunque, possa parlarsi di connessione obiettiva occorre:

  • che la condotta costituente oggetto di contestazione amministrativa sia il presupposto anche per la previsione della colpa specifica oggetto dei reati in oggetto;
  • che per l’illecito amministrativo non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 202 del Codice stradale.

Da ciò consegue che le violazioni amministrative accertate in relazione alla condotta tenuta dai conducenti coinvolti in un sinistro stradale che abbia avuto esito mortale o determinato lesioni gravi o gravissime, devono comunque essere oggetto di contestazione e verbalizzazione da parte degli organi di Polizia procedenti, nei termini e secondo le regole generali; in particolare, va consentito al trasgressore, anche se indagato, di definire dette violazioni con il pagamento in misura ridotta, ove consentito.

Nelle ipotesi, infine, in cui venga presentata opposizione al verbale di accertamento dell’illecito amministrativo, è sempre il Giudice penale l’organo competente a cui fare riferimento.

 

Quadro Normativo

Legge n. 41 del 23 marzo 2016

Ministero dell’Interno - Circolare del 25 marzo 2016

Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada)

Procura della Repubblica di Trento – Circolare n. 5 del 29 marzo 2016

Articolo 589-bis Codice penale

Articolo 590-bis Codice penale

Articolo 189 Codice della strada

Articolo 202 Codice della strada

Articolo 221 Codice della strada

Articolo 224 Codice procedurale penale

Articolo 359-bis Codice procedurale penale

Articolo 380 Codice di procedura penale

 

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