Pace fiscale, irregolarità formali definibili. L’elenco fa discutere

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Pace fiscale, irregolarità formali definibili. L’elenco fa discutere

Fa rumore la corposa circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla definizione agevolata per regolarizzare infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale. Si tratta di quelle commesse, entro il 24 ottobre 2018, in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alle fonte e crediti d’imposta, che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all'esercizio dell’attività di controllo.

L’Agenzia fornisce l’elenco delle violazioni che rientrano e quelle escluse dalla sanatoria, che prevede il pagamento di 200 euro per periodo d’imposta, anche in due rate il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020, a prescindere dal numero di violazioni commesse, e la rimozione dell’errore o dell’omissione.

Un distinguo: oggetto della sanatoria (ex art. 9 del DL 119/2018) è l’inosservanza di formalità suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, altrimenti le stesse costituirebbero violazioni meramente formali (articolo 6, Dlgs 472/1997), per le quali è prevista la non punibilità.

Dietrofront dell’Agenzia, non c’è pace fiscale per il cessionario/committente che non ha ricevuto fattura

Emerge dal documento - circolare n. 11/E del 15 maggio 2019 - un considerevole ripensamento dell’Agenzia, rispetto a quanto affermato in occasione di un convegno del 7 maggio 2019, organizzato dal Cndcec: non è sanabile la mancata regolarizzazione da parte del cessionario/committente che non ha ricevuto fattura o che l’ha ricevuta irregolare (articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997).

Con l’esclusione, l’Agenzia sconfessa anche il provvedimento 62274 emesso dalla stessa il 15 marzo 2019.

Irregolarità degli Intermediari abilitati

Altra esclusione che farà discutere è quella relativa all’omessa dichiarazione.

La distinzione, per gli intermediari, è tra dichiarazione tardiva ed omessa: l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali non rientra nell’ambito di applicazione della definizione, in quanto - spiega l’Agenzia - l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche in assenza di imposta dovuta.

Dunque, per l’Agenzia la violazione è sanabile solo se si tratta di tardiva trasmissione della dichiarazione, non di omessa.

Pace fiscale: irregolarità definibili

Alla luce di quanto scritto nella circolare 11/2019, la regolarizzazione è possibile anche per:

  • l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute;
  • la mancata o incompleta restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia;
  • la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
  • l’omessa comunicazione della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.

Pace fiscale: irregolarità non definibili

Sono escluse, invece, dalla definizione agevolata le violazioni sostanziali, ossia quelle che hanno inciso sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo:

  • l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, in quanto l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche in assenza di imposta dovuta;
  • l’omessa presentazione del modello F24 con saldo pari a zero;
  • l’indicazione di componenti negativi indeducibili, come nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti;
  • la mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, se hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva, se la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta.

La rimozione delle irregolarità nella definizione agevolata

La circolare sulle irregolarità formali definibili entra nel merito della rimozione delle irregolarità.

Il 2 marzo 2020 devono risultare rimosse le infrazioni compiute.

Ma se il contribuente non abbia, in buona fede, rimosso tutte le irregolarità - ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse - ha la possibilità di provvedervi entro 30 giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia.

Sul punto l’Agenzia chiarisce che, ad esempio, se il contribuente riceve una lettera di compliance il 5 luglio 2019, con la segnalazione di una violazione formale relativa al periodo d’imposta 2017, la stessa può essere rimossa al più tardi entro il 2 marzo 2020, purché entro il 31 maggio 2019 abbia già provveduto al versamento della prima o unica rata per il medesimo periodo d’imposta.

Se, invece, la medesima lettera viene ricevuta il 28 febbraio 2020, il contribuente ha a disposizione 30 giorni per rimuovere la violazione purché il versamento dei 200 euro per il 2017 sia stato effettuato in tutto o in parte nel termine sopra richiamato.

Ovviamente, tale incertezza non può verificarsi quando le irregolarità od omissioni sono già state constatate o contestate dall’ufficio.

L’omessa rimozione di tutte le violazioni non pregiudica il perfezionarsi della definizione per le altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno dello stesso periodo d’imposta.

In alcuni casi non è necessario procedere alla rimozione, come per le violazioni del principio di competenza, se non incidono sull’imposta dovuta o per l’omessa presentazione delle liquidazioni periodiche Iva purché i dati siano confluiti nella dichiarazione Iva annuale.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 15 maggio 2019 - Cndcec, risposte Entrate su sanatoria errori formali e definizione agevolata - Moscioni

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