Part-time in edilizia, quando si applica la contribuzione virtuale?

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Part-time in edilizia, quando si applica la contribuzione virtuale?

Contribuzione virtuale anche al part-time in edilizia. Tale istituto si applica anche nel caso in cui la stipula di tale tipologia di rapporto sia avvenuta in violazione del limite stabilito dal CCNL. Ciò sul presupposto dell’autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 442 del 13 gennaio 2021. Sul punto, gli ermellini ricordano come l’INPS (Circolare n. 6 del 13 gennaio 2010) aveva già ritenuto che, per ogni rapporto stipulato in violazione di tale limite contrattuale, la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comportava l’applicazione della contribuzione virtuale.

Part-time in edilizia, superamento del limite

La Suprema Corte si è espressa in merito a un datore di lavoro intimato a corrispondere le maggiori contribuzioni rivendicate a seguito di un unico verbale ispettivo in conseguenza dell'accertata conclusione di quattro contratti di lavoro a tempo parziale, con i quali era stato superato il limite percentuale previsto dall'art. 78 CCNL del settore edilizia.

Il Tribunale di Pisa ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti della Direzione territoriale del lavoro, per carenza di interesse ad agire, e, nei confronti dell'INPS, in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 24, co. 5 del D.Lgs. n. 46/1999 dalla notifica di un avviso di addebito avvenuta successivamente alla notifica del verbale ispettivo oggetto del ricorso.

Sul punto, la Corte territoriale ha precisato che la L. n. 341/1995 ha previsto per coloro che svolgono attività edile una retribuzione minima imponibile nei confronti del personale dipendente, rapportata ad un numero di ore settimanali non inferiore al normale orario di lavoro settimanale stabilito dal CCNL a livello nazionale e dai contratti integrativi.

L'INPS e l'INAIL avevano ritenuto che i contratti part-time stipulati in eccedenza rispetto al limite del 3% sui contratti a tempo pieno previsto dal CCNL, fossero soggetti alla regola della retribuzione virtuale ma, ad avviso della Corte territoriale, la tesi era errata in quanto non teneva conto della natura meramente negoziale del contenuto della citata disposizione del CCNL, di per sé inidonea ad integrare il tessuto normativo sul quale si fonda l'obbligo contributivo pubblico.

Part-time in edilizia, la decisione della Cassazione

In via preliminare gli ermellini ricordano come l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo del c.d. "minimale contributivo", ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.

Quindi, i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con intervento della CIG.

Ne deriva che è necessario scindere le due ipotesi che essa implicitamente prevede:

  • da un lato, l'ipotesi di sospensione dell'attività, in relazione alla quale, se non vi è permanenza dell'obbligo della retribuzione-corrispettivo, non vi è nemmeno obbligo di pagamento del minimale;
  • dall'altro, l'ipotesi di riduzione dell'attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione.

In definitiva, il Collegio reputa che la vicenda in esame, in cui si controverte la legittimità della pretesa dell'INAIL di parametrare sulla retribuzione imponibile per l'orario normale contrattuale i premi dovuti sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori assunti a part-time in eccedenza rispetto al limite del 3% previsto dal contratto collettivo applicabile, debba essere ricondotta alla seconda delle due ipotesi esposte.

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