Pensione di anzianità, decorrenza nel regime delle finestre

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Pensione di anzianità, decorrenza nel regime delle finestre

Ai sensi dell'art. 22, quinto comma, della Legge n. 153/1969, la pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Se, tuttavia, al momento di presentazione di quest'ultima, difetti uno degli elementi costitutivi del diritto alla pensione di anzianità e l’esame della domanda non si sia concluso con un esito favorevole alla parte istante, è necessario presentare una nuova domanda, quando tutti i requisiti per accedere alla pensione di anzianità risultino soddisfatti.

Pensione di anzianità e finestre: domanda da riproporre in assenza dei requisiti

E' il caso, ad esempio, in cui difetti la decorrenza del termine di dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, individuato dall’art. 12, comma 2, lettera a), del Dl n. 78/2010 nell'ambito del regime delle "finestre".

Nella predetta ipotesi, infatti, il maturare della decorrenza indicata dalla legge, quale integrazione del requisito anagrafico, si atteggia a elemento costitutivo del diritto alla pensione e tale peculiarità giustifica la necessità di ripresentare la domanda, una volta che anche questo elemento costitutivo sia integrato.

Nel regime delle finestre, infatti, il diritto alla pensione di anzianità si perfeziona solo nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 25075 del 23 agosto 2023, con cui ha respinto l'impugnazione promossa da una lavoratrice avverso una decisione della Corte d'appello.

L'INPS aveva rigettato la domanda di pensione di anzianità avanzata dalla donna asserendo che, alla data di presentazione dell'istanza, la stessa non aveva ancora maturato il diritto alla prestazione, così come ridefinito dal regime delle “finestre” di cui all’art. 12 del menzionato Dl n. 78.

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, infatti, non era ancora sorto, essendosi perfezionato solo trascorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti.

Aderendo alle motivazioni dell'INPS, i giudici di merito avevano ritenuto che fosse necessaria la ripresentazione di una nuova domanda, una volta che si fossero perfezionati tutti i requisiti per accedere alla pensione di anzianità.

Decorrenza della pensione di anzianità in base alla regola delle "finestre"

Conclusioni, queste, confermate anche dalla Suprema corte, dopo aver ribadito quanto evidenziato, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità: la decorrenza della pensione di anzianità in base alle regole delle “finestre” rappresenta un elemento costitutivo dello stesso diritto alla pensione.

Diritto, quest'ultimo, che si perfeziona solo nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, essendo quindi irrilevante, per l’insorgenza del medesimo, che l’assicurato abbia, prima di tale momento, conseguito il prescritto requisito contributivo e presentato domanda di pensione.

Il momento di perfezionamento del diritto, in altri termini, diventa il momento in cui questo tempo è decorso.

Questo momento - si legge nella decisione - va identificato nella data di apertura della “finestra” indicata caso per caso dalla legge.

Per espressa volontà del legislatore, in definitiva, nella disciplina delle “finestre”, la data di decorrenza individuata dalla legge assurge a elemento costitutivo del diritto alla prestazione.

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