Prescrizione sospesa dopo sentenza di condanna, via l'improcedibilità

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Prescrizione sospesa dopo sentenza di condanna, via l'improcedibilità

L'Aula della Camera, nella seduta del 16 gennaio 2023, ha approvato la proposta di legge introduttiva di modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale in materia di prescrizione.

Il testo passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

E' introdotta, con il provvedimento, un'autonoma causa di sospensione della prescrizione a seguito di sentenza di condanna e viene abrogato, contestualmente, l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

In caso di assoluzione, invece, il corso della prescrizione non viene sospeso e i termini ordinari continueranno a decorrere.

Prescrizione sospesa in caso di condanna

Si prevede, nel dettaglio, che la sospensione del corso della prescrizione si abbia:

  • per un tempo non superiore a 2 anni, dopo la sentenza di condanna di primo grado;
  • per un tempo non superiore a 1 anno, dopo la sentenza di appello di conferma della condanna di primo grado.

I predetti termini di sospensione decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'art. 544 c.p.p.

E' inoltre disposto, in tale contesto, che il periodo di sospensione sia comunque considerato ai fini della prescrizione nel caso di superamento dei termini di sospensione previsti per la pronuncia della sentenza di:

  • impugnazione;
  • proscioglimento;
  • annullamento della sentenza di condanna.

La prescrizione, ossia, tornerà a decorrere, computando anche il periodo di sospensione, laddove la sentenza di appello o di Cassazione non arriverà entro il periodo di sospensione medesimo.

Improcedibilità cancellata

Come detto, infine, l'istituto dell'improcedibilità viene cancellato.

Nel dettaglio, la proposta di legge interviene abrogando l'articolo 344-bis del Codice di procedura penale, in materia di improcedibilità dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, introdotto con la riforma Cartabia del processo penale, ai sensi del quale la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituiscono cause di improcedibilità dell'azione penale.

Allarme CSM: PNRR a rischio senza disciplina transitoria

Il Consiglio superiore della Magistratura, intanto, ha approvato una proposta di parere -  esaminata il 17 gennaio dal Plenum - secondo cui la riforma della prescrizione in esame rischierebbe di compromettere, in assenza di una disciplina transitoria, il raggiungimento degli obiettivo concordati in sede di PNRR.

Per il CSM, infatti, nell'attuale contesto di sovraccarico delle pendenze e di scopertura di organico, le attività di verifica cui sarebbero caricati i giudici andrebbero prevedibilmente a detrimento dei tempi da dedicare alla trattazione delle udienze, alla stesura delle motivazioni, agli adempimenti di cancelleria, "con inevitabili ricadute negative sulla durata dei giudizi e lo smaltimento dell’arretrato".

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