Reddito di emergenza Sostegni bis, domande in scadenza

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Reddito di emergenza Sostegni bis, domande in scadenza

C'è tempo fino al prossimo 31 luglio per richiedere il Reddito di emergenza per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Lo prevede l'articolo 36 del decreto Sostegni bis (decreto legge 25 maggio 2021, n.73). 

L'INPS ha fornito le istruzioni necessarie per la presentazione della domanda con il messaggio 24 giugno 2021, n. 2406 riepilogando i termini temporali, i  requisiti di accesso al beneficio e le incompatibilità con altre prestazioni.

Reddito di emergenza Sostegni bis: disciplina

Il Sostegni bis (articolo 36 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73) ha rinnovato il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori 4 quote, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 portando complessivamente a 12 le quote di Rem erogate dall'inizio della pandemia di cui 5 nel 2020 (in base al decreto Rilancio, decreto Agosto e decreto Ristori) e 7 (previste dal decreto Sostegni e dal decreto Sostegni bis) nel 2021.

Si ricorda infatti che il Reddito di emergenza - Rem è stato istituito nel 2020 con l'art. 82 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) come strumento di sostegno straordinario rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La disciplina del decreto Rilancio resta applicabile anche alle quote del Sostegni bis per tutti gli aspetti dallo stesso non regolati.

Relativamente alle ultime quote del Sostegni bis non è più riconosciuto il diritto all’erogazione delle quote del Rem a coloro che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, di percepire i trattamenti NASpI e DIS-COLL. Pertanto  gli ex titolari di NASpI e DIS-COLL non possono godere del Rem per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

Il disegno di legge di conversione, ora all'esame del Senato, non prevede modifiche sostanziali alla disciplina.

Il riconoscimento delle quattro quote di Rem è effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro, da iscrivere sul "Fondo per il Reddito di emergenza".

Reddito di emergenza Sostegni bis: domande

La domanda può essere presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021, attraverso i seguenti canali:

  • il sito internet dell’INPS,  mediante il servizio online dedicato (https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it%2FRedditoEmergenza%2Fmain%3Faction%3D9000000&S=S) e autenticandosi con PIN (se se ne è già in possesso), SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica).
  • gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;

Si ricorda che il richiedente deve essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Reddito di emergenza Sostegni bis: requisiti

Il REm del Sostegni bis è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

  • residenza del richiedente in Italia al momento della domanda;
  • reddito familiare con valore, nel mese di aprile 2021, inferiore alla soglia dell'ammontare del beneficio (articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020) incrementata, in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31.12.2020) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
  • un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000.

Reddito di emergenza Sostegni bis: importo del beneficio

Il beneficio economico del REm è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
L’importo non può comunque superare la soglia di 800 euro mensili, elevabili a euro 840 solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.

Reddito di emergenza Sostegni bis: requisiti

Le ulteriori quote di Rem previste dal Sostegni non sono compatibili con le indennità COVID-19 istituite dall’articolo 10 del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41/2021) e con le indennità di cui all’articolo 42, 44 e 69 del Sostegni bis (decreto-legge n. 73/2021).

Si tratta delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • collaboratori sportivi;
  • lavoratori del settore agricolo e della pesca.

N.B. L'incompatibilità è estesa anche ai soggetti già beneficiari dell’indennità del decreto Ristori (articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

Il REm non è inoltre compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  • titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
  • percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza.

Reddito di emergenza Sostegni bis: verifiche e istruttoria

Da ultimo una importante segnalazione. Il possesso dei requisiti di legge, da  autocertificarsi nel modulo di presentazione della domanda, è oggetto  di verifica da parte dell'INPS ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.

La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, la restituzione di quanto indebitamente percepito e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

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