Registro su divisione ereditaria: da considerare anche i beni donati in vita

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Registro su divisione ereditaria: da considerare anche i beni donati in vita

Divisione di comunione ereditaria: sulla determinazione della base imponibile per l'imposta di registro concorre anche il valore del bene donato in vita dal de cuius.

Nel testo della sentenza n. 2588 del 27 gennaio 2023, la Corte di cassazione si è occupata della questione relativa all’individuazione del regime impositivo di registro applicabile ad un atto di divisione di comunione ereditaria posto in essere in presenza di donazioni effettuate in vita dal de cuius a favore di taluno dei condividenti, e civilisticamente tenute a collazione.

Questo nell'ambito di un giudizio tra l'Agenzia delle Entrate e un notaio, oppostosi, quest'ultimo, ad avviso di liquidazione per il recupero di maggiore imposta di registro asseritamente dovuta su un atto da lui rogato e già sottoposto ad auto-liquidazione telematica.

L'Amministrazione finanziaria, in particolare, si era rivolta alla Suprema corte dopo che la CTR aveva dato ragione al professionista, sull'assunto che questi avesse correttamente proceduto al versamento dell'imposta di registro con aliquota dell’1% e non con la maggiore aliquota dovuta in caso di conguaglio superiore del 5% del valore della quota di diritto divergente da quella di fatto, dal momento che alla base imponibile per l'imposta di registro concorreva anche il valore del bene donato in vita dal de cuius ad uno dei condividenti.

Secondo l'Agenzia ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale non aveva tuttavia considerato che, per le comunioni ereditarie, la massa comune è costituita ex lege dall'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione la quale, appunto, farebbe esclusivo riferimento al relictum e non anche al donatum oggetto di collazione.

Doglianza, questa, giudicata infondata dalla Quinta sezione civile della Corte, secondo la quale la tesi propugnata dall'Ufficio finanziario risulterebbe ormai superata.

Tale indirizzo interpretativo, infatti, è stato radicalmente ripensato dalla giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 22123/2021), la quale ha stabilito che, in tema di imposta di registro dovuta sugli atti di divisione ereditaria, l'art. 34 TU sull'imposta di registro, prevedendo che la massa comune sia costituita dal valore dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, “va interpretato in accordo con la disciplina civilistica, nel senso di comprendere i beni del compendio successorio tenendo conto anche del valore delle donazioni collazionate e con imputazione dei debiti secondo quanto prescritto dall'art.724 c.c.".

Di conseguenza, la base imponibile per calcolare l'imposta di registro sulla divisione deve essere determinata sulla somma del valore del bene caduto in successione e del valore del bene collazionato per imputazione.

In conclusione, nel rigettare il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, gli Ermellini hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Nella imposizione di registro della divisione ereditaria ex art. 34 d.P.R. 131/86, al fine di stabilire la massa comune e, di conseguenza, al fine di accertare la eventuale divergenza tra quota di fatto-quota di diritto e la presenza di eccedenze-conguagli tra coeredi tassabili come vendita- trasferimento, si deve tenere conto del valore del bene donato in vita dal de cuius ad uno dei coeredi condividenti e come tale oggetto di collazione ex artt. 724 e 737 cod.civ.".

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