Ristrutturare la casa: i bonus fiscali e gli adempimenti

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Ristrutturare la casa: i bonus fiscali e gli adempimenti

I bonus per ristrutturare la casa sono ormai presenti nelle dichiarazioni dei redditi di una quota consistente di contribuenti, in particolare i bonus per le ristrutturazioni assieme al risparmio energetico hanno attivato numerosi investimenti sulla casa determinando anche un impatto positivo sul valore degli immobili.

Relativamente alla detrazione del 50% sul recupero edilizio, che la Legge di Bilancio per il 2019 ha riconfermato fino a tutto il 2019, questa permetterà portare in detrazione interessanti somme (che comunque dipendono dall’entità dei lavori) dall’Irpef annua per le persone fisiche, per dieci anni, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2020 per lavori effettuati quest’anno.

Per massimizzare le agevolazioni è innanzitutto necessario avere le idee chiare sull’uso dell’abitazione oggetto dei lavori e sulla finalità dell’operazione.

La scelta cambia a seconda che si vada ad intervenire sull’abitazione principale, su una seconda casa o su un appartamento da affittare.

È importante stimare i tempi dell’investimento, perché in questo modo si riesce a determinare con precisione qual è la spesa sostenibile, quali detrazioni matureranno e in quali anni d’imposta (considerando che i bonus si spalmano lungo un periodo di 10 anni).

Si dovrà verificare che il proprio reddito sia “capiente” rispetto alle detrazioni. Ricordiamo che gli sconti fiscali vanno, infatti, a ridurre l’Irpef da pagare ogni anno e se l’imposta non è sufficiente ad accogliere la rata del bonus, quest’ultima va persa e non è possibile recuperarla.

Di seguito, si analizzeranno alcune situazioni ed adempimenti che attengono alle disposizioni per beneficiare delle agevolazioni previste in caso di lavori di ristrutturazione.

 

La proroga del bonus ristrutturazione

Come ormai noto la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha prorogato per tutto il 2019 la detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie, che consente di detrarre il 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2019, per gli interventi di recupero eseguiti su abitazioni e pertinenze, entro il limite di 96mila euro.

La proroga riguarda anche la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (la detrazione si applica sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96mila euro) e la detrazione del 50% per l’acquisto o realizzazione di box pertinenti alle abitazioni.

A partire dal 1° gennaio 2020, la detrazione (a meno di eventuali altre proroghe) sarà fruibile nella misura del 36% su un ammontare di spesa non superiore a 48mila euro per unità immobiliare. Questa è la misura prevista a regime dall’articolo 16-bis del DPR 917/1986.

L’agevolazione spetta sia per le spese relative a lavori eseguiti su singole unità immobiliari, che per quelle eseguite su parti comuni condominiali, e comprende anche le spese di progettazione e le prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie.

La Legge di Bilancio per il 2019 ha confermato le modalità applicative in vigore, inclusa l’ultima novità della Legge di Bilancio 2018 in merito all’introduzione dell’obbligo di comunicazione all’Enea delle informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia agevolati, che comportino una riduzione dei consumi energetici o l’uso di fonti rinnovabili di energia.

 

Quali sono gli adempimenti

Le norme agevolative prevedono il rispetto di determinati adempimenti necessari per attivarle e per non perdere le stesse agevolazioni.

Nei casi previsti dall’articolo 99, comma 1, del D.lgs 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico sulla sicurezza), è necessario inviare all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (o Pec), prima dell’inizio dei lavori, una comunicazione preliminare, con i seguenti dati:

  • natura dell’intervento da realizzare e ammontare complessivo presunto dei lavori;
  • data presunta di inizio dei lavori e durata presunta degli stessi;
  • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
  • dati del responsabile dei lavori, del coordinatore della sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera e del coordinatore della sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera;
  • numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
  • numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere e i loro dati identificativi, con allegate le assunzioni di responsabilità circa il corretto adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e in materia di contributi dei lavoratori.

La comunicazione, va spedita solo se il suo invio è obbligatorio, in base all’articolo 99, comma 1, del D.lgs 81/2008, e cioè:

  • per i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
  • per i cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui al punto precedente per effetto di variazioni sopravvenute in corso d’opera;
  • per i cantieri, in cui opera un’unica impresa, la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

 

NB! - Per i cantieri che invece non ricadono nei suddetti casi, e che quindi non sono soggetti all’obbligo di comunicazione preliminare, l’invio della raccomandata ai fini del 36 - 50% non è previsto.

 

L’omissione della preventiva comunicazione determina la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi, il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra fiscale vigente.

Se nell’esecuzione dell’intervento presso l’unità immobiliare, vengono violate le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo del lavoro, ovvero vengono violate le obbligazioni contributive, accertate dagli organi competenti e comunicate all’Amministrazione finanziaria, il contribuente perde il diritto alla detrazione.

 

L’agevolazione non va persa, se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà della ditta esecutrice dei lavori, attestante l’osservanza delle suddette citate disposizioni.

Tale dichiarazione non sana il mancato invio della notifica preliminare all’Asl, ma solo la decadenza del bonus fiscale in capo al contribuente, derivante dalle violazioni, da parte degli esecutori degli interventi, delle norme sulla salute e sulla sicurezza sul luogo del lavoro e nei cantieri e sulle obbligazioni contributive.

 

Il bonifico parlante

Un adempimento fondamentale per il beneficio fiscale è il bonifico parlante. I contribuenti devono effettuare i pagamenti delle fatture relative agli interventi agevolati tramite bonifico bancario o postale, cosiddetto “parlante”, perché la ricevuta deve contenere:

  • la causale del versamento (ad esempio, detrazione Irpef del 36-50%, per l’articolo 16-bis, DPR 917/86);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

 

Dichiarazione dei redditi

I contribuenti dovranno, inoltre, indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, a pena di decadenza dell’agevolazione. Vanno, poi, indicati gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, se i lavori sono effettuati dal detentore, ad esempio dall’inquilino o il comodatario (che è diverso dal familiare convivente, per il quale non serve alcun comodato).

 

Documentazione da conservare

In base alle disposizioni del provvedimento del direttore delle Entrate del 2 novembre 2011, è necessario conservare ed esibire, in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria:

  • le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, relativamente alla tipologia di lavori da realizzare, come ad esempio la Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata) o la Scia (segnalazione certificata di inizio attività);
  • la domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
  • la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • per i lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione lavori;
  • la comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Asl, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute;
  • le ricevute dei bonifici.

 

NB! - Se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo per lo specifico intervento agevolato al 36 - 50%, va sottoscritta e conservata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui va indicata la data di inizio dei lavori e va attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

 

Detrazione fiscale e familiari conviventi

La detrazione Irpef del 50% sugli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile (sul quale vengono effettuati i lavori, che ha sostenuto le relative spese), cioè del proprietario, del nudo proprietario, del titolare di un diritto reale (uso, usufrutto, abitazione), dell’inquilino e del comodatario dell’immobile oggetto dell’intervento (o anche socio di cooperative o titolare di concessione demaniale), a patto che il familiare convivente sostenga le spese dell’opera e che la convivenza nell’unità immobiliare su cui fare l’intervento esista già al momento in cui iniziano i lavori, che devono essere certificati da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo per lo specifico intervento agevolato.


Per i familiari conviventi, il titolo che attesta la disponibilità dell’immobile, che è un requisito per la detrazione, è costituito dalla condizione di familiare convivente, e in questi casi non è richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato.

Se, invece, quando si iniziano i lavori, il familiare che vuole pagare le opere non convive nell’abitazione da ristrutturare con il familiare possessore o detentore, l’unica possibilità che ha di ottenere il bonus è quella di possedere o detenere, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile, per esempio con un contratto di comodato.

 

NB! - Non è necessario che l’immobile da ristrutturare (dove convivono il familiare e l’intestatario dell’immobile) costituisca per entrambi l’abitazione principale, ma è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza.


Non rileva il fatto che le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare convivente.


Per quanto riguarda i lavori nel condominio, anche se nella certificazione dell’amministratore condominiale è indicato, per ogni alloggio, un solo nominativo di riferimento (ad esempio, il proprietario dell’immobile), le detrazioni sulle parti comuni possono essere detratte dal contribuente che ha effettivamente pagato le spese condominiali (ad esempio, il familiare convivente del proprietario dell’immobile), a condizione che l’amministratore stesso attesti, sul documento comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle spese in questione, il suo effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione.

 

NB!E’ stato chiarito che questa regola è valida anche se il familiare convivente ha pagato le spese condominiali all’amministratore con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due soggetti conviventi.

 

Comunicazione all’Enea per monitorare il risparmio

Dal 2018, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. La comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

L’invio telematico dei dati all’Enea per gli interventi sul risparmio energetico non qualificato, deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Nel 2018, per gli interventi la cui data di fine lavori era compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 (data di apertura del sito dell’Enea da utilizzare per la compilazione e l’invio della comunicazione) il termine dei 90 giorni decorreva dal 21 novembre 2018.

 

NB! - Per gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 che usufruiscono della detrazione fiscale del 50% prevista dall’articolo 16-bis del Tuir (“bonus ristrutturazioni”), l’adempimento della comunicazione è stato prorogato al 1° aprile 2019.

 

La comunicazione riguarda tutti gli interventi con data fine lavori nel 2018.

La stessa Enea nelle istruzioni operative della comunicazione stessa, ha chiarito che sono interessati alla nuova comunicazione i sotto menzionati interventi o gli acquisti di beni:

  • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • microcogeneratori (Pe<50kWe);
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori di calore a biomassa;
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
  • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
  • installazione di impianti fotovoltaici.
  • forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici, tutti di classe energetica minima prevista A+ (ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A) e solo se collegati a un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziati non prima dell’inizio dell’anno precedente il pagamento dell’acquisto dell’elettrodomestico.

 

Mancata comunicazione

Per il risparmio energetico qualificato, la mancata comunicazione all’Enea, della scheda informativa degli interventi realizzati e dell’attestato di certificazione energetica, potrebbe comportare la decadenza del beneficio fiscale.

L’omesso invio di questa comunicazione può essere sanato con l’istituto della “remissione in bonis” (circolare Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017), cioè tramite il pagamento (con F24, senza compensazione) della sanzione, prevista dall’articolo 11, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di 250 euro (258 euro fino al 22 ottobre 2015, a seguito della modifica recepita anche nella prassi dalla circolare n. 7 del 27 aprile 2018), accompagnato dall’invio tardivo (entro il 31 ottobre 2019 per i lavori ultimati dopo il 2 agosto 2018).

In generale questa sanatoria di adempimenti fiscali è possibile solo per quelle pratiche, che se non vengono effettuate, comportano la decadenza dal beneficio o dal regime opzionale.

Conseguentemente, l’omesso invio all’Enea di questa documentazione (non sanata con la remissione in bonis) potrebbe comportare la decadenza dell’agevolazione.

 

Anche per il risparmio energetico non qualificato (con detrazione al 50%), la decadenza non deriva espressamente dalla norma, ma dalla possibile applicabilità allo stesso della remissione in bonis.

 

Interventi a cavallo di anno

Non sono state modificate le regole di applicazione per i lavori effettuati a cavallo d’anno e nel caso di prosecuzione di una ristrutturazione, il limite di spesa dovrà tenere conto delle somme pagate nell’anno o negli anni precedenti.

Sia nell’ipotesi di interventi di risparmio energetico, sia in caso di lavori di cui all’articolo 16 bis del Tuir si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto.

Ad esempio, per continuare la ristrutturazione, si potranno spendere 96mila euro meno gli importi destinati ai lavori già effettuati. Vale in ogni caso il principio di cassa, ossia si potranno detrarre nel 2018 tutte le spese edilizie pagate nell’anno. Per gli importi già fatturati nel 2018, ma saldati nel 2019, la detrazione avverrà in dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2019.

Nel caso in cui il pagamento venga gestito con il ricorso a un finanziamento, vale il principio per cui l’anno in cui è stata sostenuta la spesa è l’anno nel quale la finanziaria ha effettuato il bonifico al fornitore.

 

Nel caso di nuovi lavori, l’Agenzia ha specificato che chi ha usufruito della detrazione fiscale per un intervento di ristrutturazione può in seguito beneficiare di un bonus autonomo se intraprende dei nuovi lavori di riqualificazione.

Per avere diritto alla detrazione ex novo sullo stesso immobile, con limite di spesa pieno a 96mila euro, la nuova ristrutturazione deve essere un intervento autonomo e non la prosecuzione di quello per cui si è già usufruito del beneficio.

Questo meccanismo, invece, non si applica al bonus mobili i cui limiti di spesa non si rinnovano in caso di nuovi lavori.

Quando, per un determinato appartamento vengono fatte spese per 10mila euro, il bonus è esaurito e non può più essere rinnovato. Potrà al massimo essere riapplicato per degli arredi destinati a un altro appartamento, che a sua volta avesse subito interventi di ristrutturazione.

 

Trasferimento del Bonus

In caso di trasferimento della proprietà del fabbricato su cui sono stati eseguiti interventi di recupero che fruiscono della detrazione del 50%, le regole cambiano a seconda che si tratti di trasferimento a titolo oneroso o a titolo gratuito.

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

L’opzione per il mantenimento del diritto alla detrazione in capo al venditore deve essere indicata nell’atto notarile di compravendita, mentre non è necessario che sia comunicata all’Agenzia delle Entrate.

In alternativa, la conservazione del diritto in capo al venditore può desumersi anche da una scrittura privata redatta successivamente, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, con la quale sia indicato che tale intesa tra le parti esisteva sin dalla data del rogito.

Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà poi essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente formalizzato.

Le stesse regole si applicano anche nelle cessioni a titolo gratuito quale la donazione e in caso di permuta, tenuto conto che le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto compatibili (articolo 1655 del codice civile).

 

Immobile concesso in locazione

Se l’immobile viene concesso in locazione o comodato dopo la successione, l’erede perde il diritto alla detrazione per le rate residue, fermo restando che al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate non ancora scadute.

In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede, che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non spettano né al venditore, che perde la disponibilità del bene, né all’acquirente/donatario.

Solo quando il beneficiario dell’agevolazione defunto era il conduttore dell’immobile, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede a condizione che questi conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità della locazione.

Infine nel caso di morte del titolare del contratto di comodato, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario salvo l’ipotesi in cui l’erede sia il comodante, cioè sia il proprietario dell’immobile che ha concesso il comodato al defunto e lo stesso conservi la detenzione del bene senza concederlo in locazione o ulteriore comodato.

In caso di vendita o successione, infine, il diritto al Bonus mobili, qualora siano rimaste inutilizzate una parte delle rate detraibili, viene meno.

 

I titoli abilitativi

Il Testo unico per l’edilizia (DPR 380/2001, modificato dal decreto Scia 2 D.lgs 222 del 25 novembre 2016) ordina l’attività costruttiva in diversi regimi assertivi a seconda della tipologia di intervento, abbiamo in particolare:

  • l’attività edilizia libera e comunicazione di inizio lavori;
  • la comunicazione di inizio lavori asseverata;
  • la segnalazione certificata di inizio attività semplice e in alternativa al permesso di costruire.
  • il permesso di costruire.

 

Si parte dagli interventi che, in realtà, non necessitano di alcun titolo abilitativo, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e a tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

Quando l’intervento edilizio comporta una incisività urbanistica di maggior rilievo, è necessario presentare o richiedere un titolo abilitativo, secondo il principio per cui al crescere del grado di trasformazione del territorio si accompagna un maggior coinvolgimento della PA.

 

La Cil e la Cila

I titoli abilitativi più semplici, sia per quanto concerne il tipo di opere interessate, sia per l’iter burocratico di presentazione, sono il binomio composto da Cil e Cila.

Esclusivamente per le opere temporanee (che vengono rimosse entro 90 giorni) è sufficiente la presentazione di una Cil. Si tratta di una semplice comunicazione all’amministrazione comunale, anche telematica, finalizzata a monitorare l’effettiva casualità dell’opera.

La Cila, invece, dev’essere presentata in tutti i casi di opere con un impatto urbanistico maggiore rispetto a quelle oggetto della disciplina dell’attività edilizia libera, ma, al contempo, non di tale intensità da integrare i requisiti trasformativi del regime Scia o del permesso di costruire.

L’elemento in più richiesto per la Cila è una attestazione da parte di un tecnico abilitato circa la conformità urbanistica ed edilizia dei lavori in progetto, pena l’applicazione di una sanzione pari a mille euro (irrogata in misura ridotta se effettuata spontaneamente).

 

La Scia

La Scia è applicabile fino alla ristrutturazione edilizia cosiddetta “leggera” (opere di trasformazione dell’organismo edilizio che non comportano un aumento di volume, una modifica dei prospetti dell’edificio, un mutamento d’uso urbanisticamente rilevante, se l’immobile è situato nel centro storico, o una modifica della sagoma nel caso di edifici vincolati), ricomprende tutti i casi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo aventi a oggetto parti strutturali dell’edificio.

Presentata la Scia si può dare il via ai lavori. La Scia può essere presentata anche nel caso di interventi di ristrutturazione cosiddetta “pesante”, in alternativa al permesso di costruire, in tal caso si dovranno attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori.

Tale termine di 30 giorni deve essere rispettato anche nel caso di interventi assoggettati a semplice Scia, qualora interessino immobili situati nel centro storico.

 

Il permesso di costruire

Le stesse categorie di intervento della Scia alternativa (ristrutturazione cosiddetta “pesante”, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica tout court) sono ricomprese nel regime del permesso di costruire, dove le opere sono previamente assentite tramite il rilascio di un provvedimento espresso.

Il legislatore ha adottato, in costante rincorsa verso una maggior semplificazione, modelli unici ed uniformi per la presentazione delle pratiche edilizie in tutte le Regioni.

 

L’agevolazione verde

La Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha prorogato di un altro anno la detrazione Irpef del 36% del bonus verde introdotto dalla Legge di Bilancio 2018.

Il beneficio consiste in una detrazione fiscale da applicarsi in dichiarazione dei redditi sulle spese effettivamente sostenute per i seguenti interventi:

  • ”sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, calcolata su un limite di 5mila euro per ogni unità immobiliare ad uso abitativo.

La detrazione massima spettante sarà quindi pari a 1.800 euro (180 euro l’anno).

Il bonus in esame spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali (massimo 5mila euro per unità).

In questa ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nei limiti di 5mila euro sopra indicati devono intendersi ricomprese anche le connesse spese di progettazione e manutenzione.


E’ stato specificato che il bonus spetta:

  • per gli interventi straordinari di sistemazione a verde, con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di qualsiasi genere o tipo;
  • per gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;
  • per le spese di progettazione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati, comprese quelle necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell’intervento purché direttamente riconducibili all’intervento stesso.

 

La detrazione è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (il bonifico non deve essere per forza “parlante” come per gli altri bonus edilizi).

Si applichino le disposizioni in materia di detrazione Irpef per spese di ristrutturazione edilizia e, quindi, sono applicabili le seguenti disposizioni:

  • se gli interventi sono realizzati su residenze adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, o all’esercizio di attività commerciale, la detrazione è ridotta del 50%;
  • in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non usata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.


 

Quadro Normativo

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018

Legge n. 205 del 27 dicembre 2018

DPR n. 917 del 22 dicembre 1986

DPR n. 380 del 6 giugno 2001

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