Rivalutazione e riallineamento, revoca dei regimi con autodichiarazione

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Rivalutazione e riallineamento, revoca dei regimi con autodichiarazione

E' possibile revocare i regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento, entro e non oltre oggi, 28 novembre 2022, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in relazione al quale l’opzione per i regimi in questione è stata esercitata.

Le regole per mettere in atto questo dietro-front sono state dettate dall’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 370046 del 29 settembre 2022, emanato in attuazione di quanto previsto dal comma 624 della Legge di bilancio 2022.

Decreto Agosto, regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento

Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 110 aveva previsto una opportunità molto vantaggiosa per le imprese, consistente nella possibilità della rivalutazione dei loro beni nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, con l’obiettivo di ottenere un miglioramento del rating bancario e un conseguente accrescimento delle possibilità di accedere più agevolmente e favorevolmente ad un prestito o a un finanziamento.

L’operazione a costo zero, che consente una rivalutazione dei beni d’impresa con rilevanza esclusivamente civilistica e contabile, si effettua pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap molto bassa, con aliquota ridotta al 3%.

In altri termini, si tratta della facoltà di procedere all'adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all'impresa che risultano iscritti nel bilancio (c.d. Riallineamento dei valori fiscali e affrancamento).

La Legge di bilancio 2022 ha, poi, apportato alcune modifiche alla disciplina dei regimi previsti dal Decreto Agosto, prevedendo, nello specifico al comma 624 dell’articolo 1, che i soggetti che hanno versato la sostitutiva del 3% hanno la possibilità di revocare, anche parzialmente, l’applicazione della disciplina fiscale dell’articolo 110 del Dl 104/2020, secondo modalità e termini da adottare con provvedimento delle Entrate.

Il provvedimento n. 370046 del 29 settembre detta, dunque, le modalità e i termini per l’esercizio della suddetta facoltà di revoca, specificando anche che la revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione delle somme pagate tramite modello F24.

Ambito soggettivo della revoca

I soggetti che indipendentemente dal versamento delle imposte sostitutive, al 29 settembre 2022, abbiano perfezionato l’opzione per la rivalutazione, il riallineamento o l’affrancamento della riserva in sospensione d’imposta hanno facoltà di annullare, anche parzialmente, la disciplina fiscale precedentemente adottata.

Si può scegliere di cancellare uno o più dei regimi di cui all’articolo 110 del Decreto Agosto.

La cancellazione dei regimi è esercitata nell’ambito di operazioni di fusione dalla società risultante dalla fusione o incorporante nonché, in caso di scissione parziale, dalla stessa società scissa e, in caso di scissione totale, dalla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione ai sensi dell’articolo 173, comma 12, del TUIR. 3.

La revoca può essere esercitata esclusivamente dal dante causa di operazioni di conferimento d’azienda.

Ambito oggettivo della revoca

La revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del riallineamento hanno ad oggetto le singole attività, a scelta dei soggetti, i cui valori sono stati rivalutati o riallineati ai sensi dell’articolo 110.

La cancellazione deve essere esercitata per l’intero importo rivalutato o riallineato delle singole attività per il quale è stata esercitata la relativa opzione.

La revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del riallineamento, rendono fin dall’origine prive di effetti l’adesione al regime della rivalutazione e l’adesione al regime del riallineamento in relazione alle singole attività per le quali la revoca è esercitata, e in relazione al vincolo in sospensione d’imposta sulle riserve del patrimonio netto.

Per quanto riguarda l’affrancamento, specifica il provvedimento agenziale che i soggetti possono revocare autonomamente, in tutto o in parte, il regime dell’affrancamento.

L'abrogazione del regime dell’affrancamento comporta che, in misura corrispondente alla medesima, l’importo del saldo attivo di rivalutazione o dell’apposita riserva designata a fronte del riallineamento ritorni ad essere assoggettato al vincolo di sospensione fiscale.

NOTA BENE: La revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del riallineamento comportano automaticamente la revoca del regime dell’affrancamento per la parte eccedente l'importo residuale dei maggiori valori oggetto del regime della rivalutazione o del regime del riallineamento, al netto dell’ammontare della relativa imposta sostitutiva.

Esercizio della revoca entro il 28 novembre

Al capo IV del provvedimento del 29 settembre vengono dettate le disposizioni procedurali comuni per esercitare l'annullamento dei regimi fiscali.

È disposto che la revoca dei regimi previsti dall’articolo 110 è esercitata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in relazione al quale l’opzione per i regimi è stata esercitata.

ATTENZIONE: La revoca deve essere, dunque, esercitata entro il periodo perentorio di 60 giorni, che scade quindi lunedì 28 novembre 2022.

Nello stesso articolo 7 vendono indicati anche gli elementi che devono essere indicati nella dichiarazione integrativa. Inoltre, sempre nella dichiarazione integrativa, i soggetti interessati possono chiedere, per l’intero, alternativamente il rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione del credito.

I soggetti che hanno provveduto al versamento parziale delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell’articolo 110 riducono in parte uguali i versamenti delle rate ancora dovute per effetto della revoca parziale esercitata, in misura corrispondente all’eventuale eccedenza già versata.

Una previsione a parte viene fatta per i settori alberghiero e termale. Specifica l’Agenzia delle Entrate che la facoltà di revoca del regime della rivalutazione è riconosciuta anche ai soggetti che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, abbiano perfezionato la relativa opzione, in tutto o in parte, pur possedendo i requisiti per aderire alla rivalutazione per i settori alberghiero e termale.

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