Rottamazione Prime comunicazioni a chi ha aderito

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Rottamazione Prime comunicazioni a chi ha aderito

Entro il 15 giugno 2017, a chi hai aderito alla rottamazione delle cartelle - Definizione agevolata – Equitalia deve comunicare l'ammontare complessivo delle somme dovute, come vuole il Dl fiscale (decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

L’atto ricevuto può essere sempre impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla ricezione.

La comunicazione che in questi giorni sta pervenendo ai contribuenti – una copia sarà disponibile anche nell’area riservata del portale gruppoequitalia a partire dal 16 giugno 2017 - contiene i bollettini di pagamento (in base alla scelta effettuata al momento della compilazione del modulo DA1 e il modulo per l’eventuale addebito su conto corrente) ed il resoconto dettagliato per ciascuna richiesta presentata:

  • accoglimento o eventuale rigetto della adesione;
  • eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata;
  • importo/i da pagare;
  • data/e entro cui effettuare il pagamento.

È incluso il prospetto di sintesi

Ogni comunicazione contiene:

  • il totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione);
  • il debito residuo oggetto di definizione;
  • l’importo da pagare per la definizione agevolata del debito;
  • il debito residuo escluso dalla definizione, in questo caso (debiti non rottamabili) è fornito un ulteriore prospetto con l’elenco dei carichi non definibili che evidenzia le motivazioni di esclusione.

Legenda

Ecco le sigle del gergo Equitalia:

AT - Accoglimento totale della richiesta: hai un importo da pagare per i debiti “rottamabili” e non hai nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”;

AP - Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti “rottamabili” che per quelli non “rottamabili”, hai un importo da pagare;

AD - Sia per i debiti "rottamabili" che per gli eventuali debiti non “rottamabili" non devi pagare nulla;

AX - Per i debiti "rottamabili" non devi pagare nulla mentre hai un debito residuo da pagare per i debiti non “rottamabili";

RI - Rigetto: i debiti che hai indicato nella dichiarazione di adesione non sono "rottamabili" e hai quindi un importo da pagare.

Attenzione, la codifica “I” per l’ente impositore e per Equitalia sta a significare imposta, nel caso può accadere di leggervi “multe ammende e sanzioni amministrative” che non sarebbero dovute. Si consiglia di chiedere spiegazioni all’ente impositore il quale verificherà, pronto a comunicare la rettifica del dato in caso di errore a Equitalia che in automatico procederà al ricalcolo delle somme ed all'invio di una nuova lettera di accompagnamento.

Pagamenti

Si può pagare:

  • dal portale Equitalia e dall’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa;
  • con la domiciliazione bancaria;
  • presso le filiali bancarie;
  • agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL;
  • con il proprio internet banking;
  • agli uffici postali;
  • nei tabaccai aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
  • presso gli sportelli equitalia.
Allegati Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 22 maggio 2017 - Servizio “Se Mi Scordo” per pagare nei termini la rata della rottamazione - Pichirallo

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