Saldo e stralcio per chi è in difficoltà economica

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Saldo e stralcio per chi è in difficoltà economica

Nell’ambito delle diverse opzioni che la pace fiscale offre ai debitori di definire, appunto, i propri debiti con il Fisco, vi sono due misure che sono rivolte in modo particolare alla sanatoria o “pulizia” dei debiti anche di piccoli importi nei confronti dell’Agente della riscossione.

È stato, in particolare, previsto nel collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2019 (D.L. 119 del 23 ottobre 2018 convertito nella Legge n. 136 del 17 dicembre 2018) l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Successivamente, vi è stata come ultimo tassello della pace fiscale, l’introduzione a cura della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018), della tanto annunciata misura del “saldo e stralcio” dei debiti iscritti a ruolo per i soggetti in difficoltà economica.

I debiti fino a mille euro che ormai sono stati cancellati al 31 dicembre 2018, erano quelli risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte indicate nelle dichiarazioni annuali.

Il debito doveva già essere iscritto a ruolo e, pertanto, pur non essendo necessaria la notifica della relativa cartella, non era sufficiente il solo avviso bonario recapitato al contribuente.

La misura prevista dalla Legge di Bilancio 2019 permetterà, invece, l’estinzione dei debiti per i soggetti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica certificata con il modello Isee. Beneficeranno di questa tipologia di definizione agevolata anche coloro che si trovano in uno stato di sovraindebitamento e che hanno presentato la domanda per la liquidazione di tutti i propri beni (prevista dall’articolo 14-ter della Legge 3/2012).

 

Contribuenti con difficoltà economica

La Legge di Bilancio per il 2019 ha dato il via libera al “saldo e stralcio” dei debiti a ruolo verso l’Agenzia delle Entrate – riscossione, esclusivamente per le persone fisiche e limitatamente alle imposte dichiarate e non versate, nonché ai contributi previdenziali omessi verso le casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS. È questo di fatto, l’ultimo tassello della pace fiscale aggiunto dalla Manovra approvata a fine anno.

Per l’adesione, rileva la situazione economica del debitore ossia l’Isee, che non deve superare 20.000 euro. Le agevolazioni, in termini di sconti, sono scaglionati in funzione dell’indicatore della situazione economica ed il pagamento deve avvenire a rate entro luglio del 2021.

La procedura si configura come “super rottamazione”, che condivide gran parte delle regole applicative con la disciplina prevista all’articolo 3 del decreto legge 119 del 23 ottobre 2018.

Naturalmente vi sono differenze soprattutto riguardanti le condizioni di accesso, la tipologia e l’entità dei benefici, che intaccano, anche in modo significativo, la parte capitale.

Va sottolineato che la norma è prima di tutto rivolta esclusivamente ai debitori persone fisiche, e non vi è nessuno spazio ai debiti dei soggetti diversi da queste, quali ad esempio le società di persone e di capitali e gli enti commerciali e non.

Sono interessati i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’articolo 36 bis, DPR 600/73, e all’articolo 54 bis, DPR 633/72.

Il riferimento è alle attività di liquidazione delle dichiarazioni annuali che comprende sia il recupero delle imposte dichiarate e non versate, sia la correzione degli errori commessi dal contribuente, come una mancanza di indicazione di oneri deducibili.

Non sono ammesse invece le iscrizioni a ruolo derivanti dai controlli formali, di cui all’articolo 36-ter del DPR 600/1973, che hanno natura sostanzialmente accertativa.

Si deve trattare di carichi già affidati all’Agente della riscossione alla fine del 2017, ciò determina a stretto rigore, l’esclusione di avvisi bonari, notificati in base all’articolo 2 del D.L. 462/1997, poiché la fase qui regolata precede l’affidamento all’agente della riscossione.

Sono anche esclusi i mini ruoli, ovvero gli importi non superiori a mille euro, affidati nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, che sono stati azzerati d’ufficio alla data del 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del sopra citato decreto 119/2018.

Tra i tributi che potranno essere stralciati, non vi è dubbio che rientrano l’Irpef, l’Iva e l’Irap che scaturiscono dalla liquidazione delle dichiarazioni annuali.

Bisogna sottolineare che nel testo della norma, non viene fatta menzione in ordine alla tipologia di redditi dai quali i debiti originano, dunque il riferimento all’Iva può lasciare intendere che possono beneficiare della definizione anche i tributi che derivano da redditi d’impresa.

 

NB! - Ciò che rileva è unicamente la natura del debitore, che deve essere una persona fisica, non anche la qualifica del reddito.

 

Trattandosi di una disciplina speciale, non dovrebbero essere ammesse ulteriori ipotesi debitorie, quali quelle derivanti, ad esempio, da avvisi di accertamento. Sul punto occorrerebbero chiarimenti.

 

Omesso versamento contributi previdenziali

La norma include nello stralcio anche gli affidamenti che riguardano l’omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse professionali e alle Gestioni separate Inps dei lavoratori autonomi, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Deve, comunque, trattarsi di somme trasmesse all’Agente della riscossione alla data del 31 dicembre 2017.

 

Taglio a capitale, sanzioni e interessi

Il saldo e stralcio per i debitori con difficoltà economiche, spetta se il valore dell’Isee non è superiore a 20mila euro.

Gli importi sono scaglionati al ribasso in funzione del valore dell’Isee e la riduzione è tanto maggiore quanto più basso è l’indicatore della situazione economica e in tale frangente non bisogna dimenticare l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora.

Con riferimento al capitale e agli interessi affidati all’Agente della riscossione:

  • con Isee non superiore a 8.500 euro, si versa il 16% del debito;
  • con Isee compreso tra 8.501 e 12.500 euro, si versa il 20% del debito;
  • con Isee compreso tra 12.501 e 20mila euro, si versa il 35% del debito.

 

A tali importi, si deve aggiungere l’aggio dell’agente della riscossione, commisurato alle somme effettivamente dovute, nonché il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e di quelle sostenute per eventuali procedure esecutive.

 

Procedura di esdebitazione

La norma considera in una situazione di difficoltà economica anche il debitore che, seppur in assenza dei requisiti previsti sopra indicati, si trovi in pendenza di una procedura di liquidazione dei propri beni per far fronte ai debiti contratti nell’ambito della disciplina della esdebitazione, di cui all’articolo 14-ter della Legge 3/2012.

Allo scopo, deve essere allegata alla dichiarazione di adesione copia del decreto di apertura della liquidazione.

I contribuenti che versano in tale situazione verseranno un importo pari al 10% del valore del capitale e degli interessi affidati all’agente della riscossione, nonché l’aggio e le spese sostenute da quest’ultimo nell’ambito delle azioni di recupero coattivo.

 

Istanza entro il 30 aprile 2019

Per accedere ai benefici, si dovrà presentare una istanza entro il 30 aprile, compilata sulla base del modello SA-ST predisposto e pubblicato dall’Agenzia Entrate-riscossione sul proprio sito istituzionale. Il modello servirà per attestare la sussistenza dei requisiti di legge e si potranno indicare le rate che si vogliono effettuare per pagare nel rispetto del tetto massimo di legge.

Alternativamente alla rata unica del 30 novembre 2019, sono previste le seguenti dilazioni di pagamento:

  • il 35% dell’importo complessivo pagato entro il 30 novembre 2019;
  • il 20% pagato entro il 31 marzo 2020;
  • il 15% pagato entro il 31 luglio 2020;
  • il 15% pagato entro il 31 marzo 2021;
  • il residuo 15% pagato entro il 31 luglio 2021.

A partire al 1° dicembre 2019 si applicano gli interessi del 2%.

 

La liquidazione delle somme da pagare è effettuata dall’Agente della riscossione, con comunicazione inviata ai debitori entro il 31 ottobre 2019.

Con la stessa comunicazione potrebbe essere notificato al debitore il rigetto dell’istanza, per difetto delle condizioni di legge (cioè, possesso di Isee non superiore a 20mila euro) oppure per indicazione di debiti non rientranti nella disciplina di riferimento (ad esempio, debiti affidati oltre il 31 dicembre 2017 e/o debiti diversi da quelli rivenienti dalla liquidazione delle dichiarazioni annuali).

 

Saldo e stralcio: come e dove presentare la domanda

Il modello SA–ST per la domanda di saldo e stralcio deve essere presentato entro il 30 aprile 2019 ed è disponibile, oltre che sul sito: www.agenziaentrateriscossione.gov.it, anche in tutti gli sportelli di Agenzia delle Entrate-riscossione.

Il modello dovrà essere compilato in tutte le sue parti e si dovranno indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento “saldo e stralcio”.

Nella dichiarazione bisognerà attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportando i riferimenti della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) presentata ai fini Isee e segnalando il valore Isee del proprio nucleo familiare o allegando, nel caso di procedura di liquidazione, la copia conformedel relativo decreto.

Si dovrà, inoltre, specificare se si intende versare la somma dovuta in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate di importo variabile come sopra viste con un interesse annuo del 2% a decorrere dal 1° dicembre 2019.

 

Il modello SA–ST deve essere presentato tramite posta elettronica certificata (PEC), insieme alla copia del documento di identità e alla documentazione allegata, alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate-riscossione di riferimento, oppure consegnato agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-riscossione.

Eventuali ulteriori modalità di presentazione saranno, tempo per tempo, pubblicate sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

 

Nel modello entrano gli avvisi di accertamento esecutivi

Il modello di istanza di saldo e stralcio ricalca quello della rottamazione ter. Come detto occorre indicare con precisione i dati delle cartelle e/o degli avvisi oggetto di definizione. Vanno inoltre riportati gli estremi di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), compilata ai fini del rilascio della certificazione Isee del nucleo familiare, il valore dell’indicatore e la data di scadenza. I dati sono attestati con dichiarazione sostitutiva di notorietà.

La certificazione del valore Isee deve essere allegata all’istanza di stralcio, in alternativa, deve essere allegata la copia del decreto di ammissione alla procedura di liquidazione per esdebitazione.

L’allegazione tuttavia non è richiesta se la Dsu è stata presentata dopo il 15 aprile 2019, considerati i tempi di rilascio della certificazione da parte dell’Inps.

L’istanza vale come richiesta di rottamazione ter sia nell’ipotesi in cui non è indicato alcun valore Isee sia nell’ipotesi in cui la certificazione allegata ha perso validità.

Come nelle normali domande di rottamazione, se il debitore omette l’indicazione del numero di rate prescelto, si considererà valevole il periodo massimo di dilazione, con facoltà di pagare tutto in una unica soluzione entro il 30 novembre 2019.

All’istanza andrà allegata copia del documento di identità del debitore, inoltre si conferma l’applicazione del periodo di lieve ritardo di cinque giorni nel pagamento di una qualsiasi delle rate che non determina la decadenza delle agevolazioni.

 

"Saldo e stralcio" e rottamazione

La normativa del saldo e stralcio si incrocia in diversi punti con la disciplina della rottamazione. Possono essere oggetto di sanatoria anche i debiti contenuti nelle istanze presentate in base all’articolo 6 del D.L. 193/2016 (prima rottamazione), nonché all’articolo 1 del D.L. 148/2017 (rottamazione bis).

A prescindere dal momento in cui si è decaduti dalla definizione agevolata.

Potranno essere “ripescati” anche coloro che non hanno rispettato la scadenza del 7 dicembre scorso, per il versamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 della rottamazione bis.

 

NB! - Si ricorda che i pagamenti già effettuati sono acquisiti a titolo definitivo e non sono dunque rimborsabili. Gli stessi sono però computati in deduzione dal costo dello stralcio.

 

Nel caso in cui viene ravvisata la sussistenza di partite che potrebbero rientrare nella procedura della rottamazione di cui all’articolo 3 del D.L. 119/2018, vi è la confluenza automatica in tale rottamazione.

Il debitore viene avvertito che le somme sono incluse d’ufficio nella rottamazione ter, con pagamento da effettuarsi in 17 rate, la prima, pari al 30%, in scadenza al 30 novembre 2019, mentre il restante 70% è ripartito in due rate annuali, in scadenza a luglio e novembre di ciascun anno, a partire dal 2020 e fino al 2027.

 

NB! - Rispetto alla scadenza ultima della rottamazione ter “ordinaria”, che termina al più al 30 novembre 2023, vi è un allungamento di quattro anni.

 

Questa maggiore dilazione dovrebbe applicarsi anche ai contribuenti che si sono visti rigettare l’istanza in virtù dell’elevato valore Isee, ma in questo caso vi sarebbe una disparità di trattamento rispetto ai debitori “ordinari” che hanno fatto richiesta della rottamazione ter.

Il beneficio delle 17 rate dovrebbe spettare solo ai contribuenti che, pur rispettando il requisito del valore Isee non superiore a 20mila euro, hanno chiesto lo stralcio per debiti non riconducibili alla elencazione tassativa prescritta nella Legge di Bilancio 2019.

 

La terza edizione della rottamazione relativa agli affidamenti all’agente della riscossione prevista dall’art. 3 del D.L. 119/2018 riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Si ricorda che per stabilire se si è in presenza di un carico rottamabile non bisogna guardare alla notifica della cartella, ma proprio alla data di trasmissione dello stesso all’Agenzia delle Entrate–riscossione.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non rileva la data di presa in consegna della partita da parte dell’Ader, ma quella in cui il flusso del credito erariale è uscito dalla disponibilità dell’ente creditore.

Tutte le somme sono definibili, salvo quelle elencate nella legge ovvero:

  • le risorse proprie Ue e l’Iva all’importazione (per le quali c’è una procedura specifica);
  • i recuperi degli aiuti di Stato illegittimi;
  • le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti;
  • le sanzioni di autorità penali e le sanzioni diverse da quelle contributive e tributarie.

Per individuare le sanzioni tributarie, occorre verificare se le stesse rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.

Sono tali, ad esempio, le sanzioni comminate agli intermediari per l’errata o ritardata trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

Le multe stradali (sanzioni amministrative) possono essere definite limitatamente alle somme aggiuntive, come gli interessi di mora.

Non possono beneficiare della definizione le partite affidate da autorità estere nell’ambito delle convenzioni internazionali di cooperazione nell’attività di recupero coattivo (come le multe stradali comminate in altri Paesi Ue).

Possono, invece, essere rottamati i carichi tributari aventi natura esclusivamente sanzionatoria, quali ad esempio le sanzioni per omessa o irregolare compilazione del quadro RW e, in generale, tutte le tipologie di irregolarità formali che siano state affidate all’agente della riscossione.

In tale eventualità, la rottamazione si ottiene di regola a costo zero. Sono, inoltre, escluse le entrate comunali riscosse tramite ingiunzione di pagamento.

Tra le regole della rottamazione a cui viene fatto esplicito riferimento dalla norma del saldo e stralcio prevista dalla Legge di Bilancio 2019 si segnala:

  • il divieto della deduzione delle somme versate a titolo di sanzioni, interessi di mora e interessi da dilazione;
  • la condizione di non morosità del debitore che consegue alla presentazione della domanda, anche ai fini del rilascio del Durc;
  • il divieto di iniziare nuove procedure cautelari e/o esecutive dopo la trasmissione dell’istanza;
  • la sospensione delle rate di dilazioni esistenti, in scadenza dopo la trasmissione della domanda e fino al termine del pagamento della prima quota dello stralcio;
  • la facoltà di pagare con compensazione con crediti certificati verso la PA, a titolo di appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali;
  • l’inefficacia della procedura agevolata in ipotesi di mancato pagamento di una qualsiasi delle rate e il divieto di ulteriore dilazione del debito residuo;
  • la tolleranza del ritardo non superiore a cinque giorni nel pagamento delle rate.

 

I controlli sui requisiti

La Legge di Bilancio per il 2019 si occupa anche del controlli sui requisiti per beneficiare dello stralcio dei debiti.

L’Agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, verifica la correttezza dei dati indicati dal debitore ai fini della certificazione Isee, in caso di fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi.

La verifica deve essere eseguita entro il 31 dicembre 2024, termine entro il quale l’Agente della riscossione trasmette agli enti creditori l’elenco dei contribuenti che hanno presentato la domanda, ai fini del discarico dai ruoli.

Se nel corso dei controlli emergessero omissioni o irregolarità, il debitore sarà invitato a trasmettere la documentazione richiesta entro 20 giorni.

In difetto, l’istanza non produce gli effetti di legge. Stesse conseguenze in caso di omissioni del debitore che si traducano in falsità, fermi restando i conseguenti aspetti penali.

 

I giudizi in corso

Tra le disposizioni richiamate della rottamazione ter, vi sono quelle afferenti all’ipotesi in cui qualche carico indicato nella domanda sia oggetto di giudizi in corso.

Il debitore, con la compilazione dell’istanza, dovrà impegnarsi a rinunciare al giudizio, l’impegno sarà operativo solo a seguito del perfezionamento dello stralcio, cioè con il pagamento integrale e tempestivo delle rate di legge.

Con la trasmissione e il deposito della domanda agli atti processuali, il debitore può chiedere la sospensione del procedimento giudiziario.

Non può, inoltre, escludersi che la partita affidata possa essere definita in base all’articolo 6 del D.L. 119/2018 (definizione liti pendenti) anche se tale procedura abbia ad oggetto unicamente gli atti impositivi, aventi cioè contenuto sostanzialmente accertativo, e la liquidazione delle dichiarazioni non realizzi, nella generalità dei casi, una simile condizione, potrebbe anche accadere che l’iscrizione a ruolo sia scaturita da una rettifica dei dati dichiarati, ad esempio, con riferimento agli oneri deducibili indicati dal contribuente. In questo caso, è evidente che il debitore potrà scegliere la disciplina da applicare sulla base di una valutazione di mera convenienza.

L’unico caso in cui la definizione della lite risulta più vantaggiosa rispetto allo stralcio è quello della doppia sentenza di merito favorevole al contribuente, con giudizio pendente in Cassazione, che si può chiudere con il versamento del solo 5% della maggiore imposta richiesta.

 

Stralcio in automatico entro i mille euro

La norma prevista dalla Legge di Bilancio 2019 consente di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del D.L. n. 119 del 2018.

In particolare, l’articolo 4 del collegato fiscale (D.L. 119/2018) ha disposto l’azzeramento per legge di tutti i singoli ruoli che affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2010, alla data del 24 ottobre 2018, avessero un importo residuo non superiore a mille euro.

Nella somma concorrono a determinare la soglia di mille euro il capitale, le sanzioni e gli interessi affidati all’agente della riscossione.

Non vengono presi in considerazione gli interessi di mora e l’aggio di riscossione, infine rileva l’importo che rimane al netto dei pagamento effettuati.

Il riferimento di legge è di carattere oggettivo, in quanto rivolto all’entità di ciascuna partita di ruolo. Ne deriva che se un debitore ha più partite differenti di importo non superiore alla soglia di legge (mille euro), anche se la somma di tutti i carichi fosse di molto superiore a mille euro, l’azzeramento opererebbe comunque.

 

Somme già pagate

Tutti i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del D.L. 119/2018 (24 Ottobre 2018) sono acquisiti definitivamente, e i pagamenti effettuati successivamente al 24 ottobre 2018, sono imputati a eventuali ulteriori pendenze del debitore e, in assenza di queste, sono rimborsati all’avente diritto.

L’annullamento è eseguito senza che il debitore debba in alcun modo attivarsi d’ufficio alla data del 31 dicembre 2018.

Con riferimento alla rottamazione ter, gli importi da indicare nelle istanze di sanatoria devono essere pertanto depurati dei mini ruoli oggetto di azzeramento.

Se questi sono inclusi nella domanda di definizione agevolata, l’agente della riscossione dovrebbe provvedere allo stralcio.

Le medesime regole valgono con riferimento alla determinazione degli importi che avrebbero dovuto essere pagati entro il 7 dicembre 2018. Anche in tale sede, infatti, per espressa previsione di legge, non si doveva tener conto della suddetta partite annullate.

 

Si ricorda infine che l’azzeramento automatico dei mini ruoli non vale:

  • per le entrate che costituiscono risorse proprie dell’Ue e per l’Iva all’importazione;
  • per le somme che rappresentano il recupero di aiuti di Stato illegittimi;
  • per gli importi rivenienti da sentenze di condanna della Corte dei conti;
  • per le multe natura penale.

 

Quadro Normativo

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018

D.L. 119 del 23 ottobre 2018 conv. nella Legge n. 136 del 17 dicembre 2018

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