Sanzione disciplinare per l'avvocato che aggrava la situazione debitoria della controparte

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E' stata confermata, da parte della Cassazione, Sezioni unite civili, – sentenza n. 19402 del 9 settembre 2009 – la sanzione disciplinare dell'avvertimento impartita dal Consiglio nazionale forense ad un avvocato che, in una procedura per recupero crediti, aveva attivato un nuovo procedimento di esecuzione per somme non dovute e quietanzate e per spese non liquidate dal giudice, dopo che, per la stessa posizione, aveva dichiarato in udienza di avere ottenuto il pagamento della somma. In realtà all'udienza l'avvocato era stato sostituito da un collega che, non attenendosi alle istruzioni, aveva effettuato una sbagliata dichiarazione di avvenuto pagamento che aveva determinato l'estinzione della procedura a spese compensate. Il legale, tuttavia, invece di attivarsi con un'opposizione al provvedimento del giudice, aveva notificato un nuovo atto di precetto contenente l'addebito, nei confronti del debitore, di mille euro per spese, competenze ed onorari, nonché attivato un pignoramento immobiliare. I giudici di legittimità, in particolare, hanno quindi confermato la sanzione impartita al legale per violazione dei doveri di dignità, decoro e correttezza e violazione dell'articolo 49 del codice deontologico forense che vieta espressamente al professionista legale di aggravare, con azioni plurime, la situazione debitoria della controparte.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 16 – Recupero crediti una volta - Ciccia

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