Sanzioni civili per omessa contribuzione in caso di reintegra

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Con la sentenza n. 19665 del 18 settembre 2014, la Corte di Cassazione risolve la questione inerente le condizioni e i presupposti per l’applicabilità delle sanzioni civili in caso di mancato pagamento dei contributi previdenziali, a seguito di reintegra del lavoratore per licenziamento illegittimo.

Prima della legge n. 92/2012, le sanzioni civili erano dovute solo quando il licenziamento era stato dichiarato nullo oppure inefficace, mentre dal 2012, la Riforma Fornero spinge a distinguere caso per caso.

Nel risolvere il contrasto giurisprudenziale nel frattempo sorto, i Supremi giudici, con la sentenza 19665/2014, esprimono il seguente principio di diritto:

“In caso di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato, il datore di lavoro, qualora il licenziamento sia dichiarato nullo ed inefficace, è soggetto alle sanzioni civili per omissione contributiva, mentre, in caso di risoluzione del rapporto senza giusta causa o giustificato motivo, resta applicabile l’ordinario regime della mora debendi, fermo restando che, per il periodo successivo all’ordine di reintegrazione, riprende vigore, in ogni caso, l’ordinaria disciplina dell’omissione e dell’evasione contributiva”
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