Sanzioni tributarie e relativi interessi: prescrizione in 5 anni

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Sanzioni tributarie e relativi interessi: prescrizione in 5 anni

Nel testo della sentenza n. 2095 del 24 gennaio 2023, la Corte di cassazione ha compiuto un'utile disamina della disciplina della prescrizione delle sanzioni tributarie e dei relativi interessi, rammentando, in materia, i principi enunciati dalla costante e maggioritaria giurisprudenza di legittimità.

In particolare, la Suprema corte si è occupata delle ipotesi di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato.

Nei predetti casi:

  • il termine di prescrizione - termine entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi - è quello quinquennale;
  • la prescrizione decorre dall'iscrizione a ruolo del credito, ossia dall'emissione dell'atto di irrogazione della soprattassa.

Prescrizione sanzioni tributarie

Questi principi sono stati ribaditi anche dalle Sezioni Unite della medesima Corte, secondo le quali le sanzioni - come alcuni tributi non erariali - hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, beneficiare dell'effetto dell'allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.

Per la Cassazione, si tratta di una durata quinquennale "generalizzata" che obbedisce a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.

Da quanto detto, discende che il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all'atto impositivo e costituisce principio generale dell'ordinamento tributario.

La prescrizione, ossia, è sempre di 5 anni, a prescindere dal fatto che la sanzione sia irrogata autonomamente o unitamente al tributo.

Prescrizione interessi da obbligazioni tributarie

A seguire, è stato analizzato il regime prescrizionale degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie.

Secondo la giurisprudenza largamente prevalente - ha rammentato la Corte - la predetta prescrizione è regolata da una norma di diritto comune, vale a dire dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo la quale l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione.

La norma in questione, infatti, prevede che si prescrivono in cinque anni "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".

Quella relativa alla prescrizione degli interessi, pertanto, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi.

Per la Corte di legittimità, in definitiva, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che "il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale".

Anche per gli interessi in materia tributaria, dunque, va confermata tale maggioritaria e del tutto consolidata giurisprudenza di legittimità che applica la prescrizione quinquennale.

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