Sisma bonus: per la detrazione vale la data di inizio del procedimento di autorizzazione

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Sisma bonus: per la detrazione vale la data di inizio del procedimento di autorizzazione

Con la risposta n. 62 del 19 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate approfondisce la disciplina del cosiddetto “sisma bonus”, ossia l’agevolazione che consente ai contribuenti di ottenere una detrazione fiscale Irpef di una percentuale delle spese sostenute per lavori edilizi antisismici su abitazioni ed immobili per attività produttive, facendo chiarezza su una serie di quesiti che riguardavano anche il “bonus mobili” e il “bonus verde”.

L’istante, che è il titolare del diritto di usufrutto su un complesso immobiliare ex rurale, situato in “zona sismica 3” e oggetto di interventi di recupero a uso abitativo in due blocchi, ha infatti sollevato alcuni quesiti in merito all’applicabilità del “sisma bonus”, alle modalità di ripartizione delle spese condominiali, alla spettanza del “bonus verde” e del “bonus mobili”.

Agenzia Entrate, specificate le condizioni per le detrazioni Irpef

Nella risposta n. 62/2019, l’Amministrazione finanziaria ricostruisce la normativa e la prassi di riferimento per l’applicazione di “sisma bonus”, “bonus mobili” e “bonus verde”.

Sisma bonus esteso

L’Agenzia parte dall’analisi della norma ricordando come l’agevolazione del sisma bonus, prevista dall’articolo 16-bis Tuir, sia stata modificata dalla Legge di bilancio 2017 che, sostituendo il comma 1-bis dell’art. 16 del D.L. n. 63 del 2013, ha sancito che per il quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, in relazione agli interventi per l’adozione di misure antisismiche, la detrazione spetti in misura pari al 50 per cento delle spese, che il limite massimo di spesa sia pari a euro 96.000 e che la detrazione debba essere ripartita in cinque quote annuali (anziché in dieci). È necessario, però, che la procedura autorizzatoria sia iniziata successivamente alla data del 1° gennaio 2017 e che l’immobile sia ubicato in una delle zone sismiche 1, 2 e 3.

Alla luce di tutto ciò, l’Agenzia ha ritenuto fondamentale specificare la data di inizio del procedimento di autorizzazione, ai fini della ripartizione della detrazione in cinque oppure in dieci rate.

Nell’ipotesi in cui il procedimento autorizzatorio sia iniziato posteriormente al 1° gennaio 2017, la detrazione può essere fruita nel limite massimo di euro 96.000 e va ripartita in cinque quote annuali.

Qualora, invece, risultasse che il procedimento autorizzatorio fosse iniziato prima del 1° gennaio 2017, la detrazione può essere fruita ai sensi dell’art. 16-bis, del 17 TUIR nella misura del 50 per cento, entro il limite di spesa di euro 96.000 da ripartire necessariamente in dieci quote.

L’Amministrazione finanziaria ha, poi, ulteriormente precisato quanto segue:

  • il limite di spesa assoggettabile alla detrazione per gli interventi di recupero edilizio, va attribuito a ciascuna delle unità immobiliari componenti l’edificio, prima dell’intervento di ristrutturazione. Ciò anche nel caso in cui l’unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo (circolare n. 7/E/2018);
  • il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione deve essere riferito all’unità abitativa e alle pertinenze, anche se accatastate separatamente, non avendo la pertinenza un autonomo limite di spesa;
  • con riferimento alle parti comuni, nel caso vengano eseguiti interventi su parti comuni di edifici il contribuente ha diritto alla detrazione delle spese relative agli interventi realizzati sulle dette parti comuni con un autonomo limite di spesa;
  • ai fini della fruizione delle detrazioni per le parti comuni, le spese ad esse attribuite dal tecnico incaricato della direzione dei lavori, e come tali fatturate e sostenute, sono da ripartire sulla base dei millesimi delle singole unità immobiliari iniziali;
  • in relazione ad interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, per poter applicare il sisma bonus è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione;
  • la detrazione è ammessa anche se l’intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione comporti lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario.

Bonus mobili

L’Agenzia, richiamando quanto già detto nella circolare n. 7/2018, precisa che per fruire della detrazione cosiddetta "bonus mobili", essa deve essere collegata ad interventi sull’abitazione riconducibili almeno alla manutenzione straordinaria, ovvero l’intervento abbia interessato pertinenze dell’immobile da arredare, anche se accatastate autonomamente, e che essa spetta anche per le parti comuni di edifici residenziali oggetto di interventi di manutenzione, anche ordinaria, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle sole parti comuni.

Non vi possono essere, invece, ricompresi gli interventi di:

  • realizzazione di posti auto e box pertinenziali (Circolare n. 11 del 21 maggio 2014, risposta 5.2);

  • adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (Circolare n. 10 del 14 maggio 2014, risposta 7.1).

Inoltre, si ribadisce che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi possono essere sostenute anche antecedentemente al pagamento delle spese di ristrutturazione dell’immobile, a condizione però che sia anteriore la data di inizio dei lavori.

Quindi, nel caso prospettato dall’istante, deve farsi riferimento alle unità immobiliari accatastate prima dell’inizio degli interventi, il cui procedimento autorizzatorio sia, comunque, avviato da gennaio 2017.

Bonus verde

Le detrazioni Irpef per la “sistemazione a verde” sono state introdotte, per l’anno 2018, dalla Legge di bilancio per il 2018, che ha previsto la possibilità di portare in detrazione dall’Irpef lorda un importo pari al 36% delle spese documentate fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, le coperture a verde e giardini pensili, nonché le relative spese di progettazione e manutenzione.

Con riferimento al caso proposto dall’interpellante, la risposta n. 62/E conclude asserendo che: "ricorrendo tutti i presupposti e se in possesso dei documenti richiesti, l’istante può portare in detrazione, nella misura del 36 per cento, le spese sostenute per i lavori di sistemazione a verde, nel limite di euro 5.000 per il numero delle unità immobiliari ad uso abitativo che risultano accatastate nel complesso rurale nell’anno 2018".

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 20 febbraio 2019 - Sisma bonus. Riduzione del rischio, allegare tempestivamente l’asseverazione – G. Lupoi

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