Superbonus. Lavori salvi e contributo per redditi bassi

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Superbonus. Lavori salvi e contributo per redditi bassi

Alla fine il salvagente per i cantieri del Superbonus 110% che non termineranno i lavori il 31 dicembre è arrivato. Il Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Superbonus.

I ministri riuniti in Consiglio hanno scelto di emanare un provvedimento a parte per porre rimedio ai cantieri avviati che non finiranno i lavori entro il 2023, anziché far transitare le norme nell’altro decreto-legge contenente la proroga di termini legislativi (c.d. Milleproroghe).

Dunque, non si andrà incontro al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate dell’agevolazione del 110% per coloro non in regola con la conclusione dei lavori.

Oltre a questo, è stata prevista una disposizione a favore di cittadini con i redditi più bassi e una stretta sul bonus barriere architettoniche del 75% dal quale saranno esclusi gli infissi.

Superbonus

Lato Superbonus, il Governo è rimasto fermo nel non concedere alcuna proroga al 110%, con la conseguenza che dal 2024 si potrà accedere alle agevolazioni nella misura del 70% sia in caso di ultimazione di interventi già in fase avanzata, sia quelle relative a interventi nuovi.

In sostanza viene previsto che se non si riescono a completare i lavori del Superbonus, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023.

Dunque, la detrazione spettante per gli interventi Superbonus 110% o 90% per la quale si è optato per la cessione o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, sulla base di SAL effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sarà oggetto di recupero se i medesimi interventi non verranno ultimati anche qualora, con riferimento agli obiettivi di efficienza energetica, non si sia verificato il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche richiesto dal comma 3 dell’art. 119 del DL 34/2020.

Contribuenti con redditi bassi: contributo

Sempre nel nuovo decreto-legge governativo -. si legge nel comunicato stampa del 28 dicembre 2023 - è stata inserita una disposizione per tutelare i cittadini con i redditi più bassi e consentire la conclusione dei cantieri Superbonus 110%.

In particolare, i percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, qualora abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, potranno fruire di uno specifico contributo in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Sconto in fattura e cessione del credito

Esclusa, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (che sarà il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

Bonus barriere architettoniche: stop a infissi

Altra norma inserita nel provvedimento di prossima pubblicazione contempla una stretta per la fruizione del bonus barriere architettoniche del 75%, dopo che l’Amministrazione finanziaria ha rilevato l’uso improprio della misura.

Infatti si è fruito dell’agevolazione, a favore delle persone con disabilità, per abbattere le barriere architettoniche per sostituire gli infissi.

Pertanto, si limita il bonus in questione precisando che gli interventi ammessi all’agevolazione saranno scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Rimangono fuori gli infissi.

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