Trasferimenti di atti preordinati al recupero del territorio senza agevolazioni

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Trasferimenti di atti preordinati al recupero del territorio senza agevolazioni

Non beneficia del regime fiscale di favore, di cui all’articolo 20 della Legge n. 10/1977, l’atto di trasferimento di un complesso immobiliare, oggetto di un piano di recupero, che è stato ceduto da un Comune ad una società, che si è aggiudicata l’immobile tramite asta pubblica.

Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 67 del 14 novembre 2018, con la quale si risponde ad un’istanza di interpello con cui si chiedeva il corretto trattamento tributario da applicare agli atti preordinati alla trasformazione del territorio.

Nello specifico, l’istanza è stata avanzata da un incaricato del Comune, che doveva stipulare un atto di compravendita (con la società aggiudicataria d’asta) di un complesso immobiliare con destinazione artigianale, soggetto ad un piano di recupero.

Secondo l’istante, all’atto di trasferimento del complesso immobiliare dal Comune alla società si applica il trattamento di favore previsto dall’articolo 20 della Legge n. 10/1977, che richiama l’articolo 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 - ossia imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale - applicabile, in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 88, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, agli atti preordinati alla trasformazione del territorio (cosiddetto bonus trasformazione del territorio).

Atti di recupero del territorio con benefici limitati

Nella sua risposta n. 67/2018, l’Agenzia delle Entrate non concorda con la soluzione prospettata dall’interpellante, in quanto anche se l’atto di trasferimento della fattispecie in esame risulta genericamente preordinato alla trasformazione del territorio, non appare riconducibile alla tipologia di atti relativi e connessi all'attuazione della disciplina individuata dalla Legge n.10/77:

  • sia perché tali atti non hanno ad oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli previsti dalla disciplina citata;

  • sia perché la disciplina effettivamente applicabile a tali atti è differente e rientra nel regime fiscale di favore di cui all'art. 5, della Legge n. 168/82, soppresso con l'articolo 10 del Dlgs n. 23/11;

Proprio la soppressione del regime di favore previsto dall’articolo 5, legge 168/1982, operata dall’articolo 10, Dlgs 23/2011, ha eliminato tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie relative agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili posti in essere a titolo oneroso.

Alla luce di tutto ciò, dunque, l’Agenzia delle Entrate conclude che l’atto di trasferimento a favore di una società, avente ad oggetto il complesso immobiliare, non può più fruire del trattamento tributario di favore. Pertanto, il trasferimento in esame è soggetto all'imposta di registro nella misura proporzionale del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale, ciascuna nella misura fissa di 50 euro.

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