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Giuseppe Moschella

Giuseppe Moschella si è laureato in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari presso l’Università di Napoli, lavora nel campo della consulenza fiscale e tributaria da oltre 12 anni. Ha conseguito l’abilitazione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile maturando esperienza come revisore degli Enti Locali. Durante gli anni si è specializzato sulle diverse tematiche fiscali/tributarie, nella consulenza alle PMI e agli Enti No Profit occupandosi anche di finanziamenti europei. Parallelamente all’attività di Dottore Commercialista ha iniziato nel 2008 l’attività editoriale collaborando con alcune redazioni e società di consulenza e formazione. Interessato alla normativa fiscale e tributaria, segue costantemente la materia e le sue frequenti evoluzioni. Nella Redazione della Testata giornalistica eDotto si occupa della redazione di articoli, circolari operative, approfondimenti e guide operative fiscali e tributarie.

Tutta la redazione Edotto vanta una specializzazione comprovata nell'ambito dell’informazione tecnico-normativa per Professionisti, Associazioni ed Aziende. Informa, ogni giorno, gli oltre 53000 utenti attraverso le 20 linee editoriali con aggiornamento quotidiano, settimanale, quindicinale e mensile. Pubblica - sul portale www.edotto.com - articoli, approfondimenti e prontuari.


Le modifiche alla disciplina Irap

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto diverse e significative modifiche alla disciplina dell'Irap, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Decreto Irap). I soggetti Irap, a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014, possono portare in deduzione integralmente dalla base imponibile il costo sostenuto per il lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le altre deduzioni previste dall’articolo 11 del D.Lgs 446/1997, ovvero:

  • i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
  • la deduzione forfetaria e i contributi assistenziali e previdenziali per i lavoratori a tempo indeterminato;
  • le spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratti di formazione e lavoro, personale addetto alla ricerca e sviluppo;
  • le indennità di trasferta, per la parte che non concorre al reddito del dipendente, sostenute dalle imprese di autotrasporto merci;
  • la deduzione per le imprese con componenti positivi non superiori a 400mila euro, e la deduzione per l’incremento della base occupazionale.

Quando la somma delle deduzioni già previste è inferiore al costo del lavoro spetta, dunque, un'ulteriore deduzione fino alla totale copertura della spesa sostenuta.


Le Piccole Medie Imprese Innovative

Le PMI innovative sono società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, residenti in Italia o in altro Paese membro dell'Unione Europea, ma con sede produttiva o filiale in Italia, che non superano i limiti dimensionali relativi all'organico e fatturato/bilancio previsti dalla normativa europea, e che soddisfano determinati parametri che riguardano l'innovazione tecnologica.

Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 “Investment Compact”, rivolge larga parte delle misure già previste a beneficio delle “start-up” innovative ad una più ampia platea di imprese quali le PMI innovative.

Attraverso questa nuova categoria di imprese l'obiettivo è di:

  • favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione;
  • contribuire al rafforzamento dimensionale delle nuove imprese innovative puntando sull'innovazione;
  • promuovere il trasferimento tecnologico, la valorizzazione della ricerca e l'attrazione in Italia di talenti e capitali dall'estero.

Differimento dei versamenti di Unico

Anche per il 2015 sono stati prorogati i termini dei versamenti delle imposte che risultano dal modello Unico 2015 - compresa l’IVA in caso di dichiarazione unificata - e dal modello IRAP 2015.

Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 134 del 12 giugno 2015, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2015 relativo alla suddetta proroga.

Lo slittamento dei termini di versamento non è rivolto a tutti: in particolare riguarda i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e i soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dagli studi stessi.

La proroga è diretta anche ai contribuenti che applicano il regime dei minimi e il nuovo regime forfettario, istituito dalla Legge di Stabilità 2015.

Con la proroga sono differiti, per i suddetti contribuenti, i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16 giugno 2015.

Oltre all' IRPEF e all'IRES, la proroga riguarda la cedolare secca sugli affitti, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).


Ace: utilizzo delle eccedenze

L'aiuto alla crescita economica (ACE) è stata oggetto di nuove indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, in particolare relativamente alle modifiche introdotte dal decreto competitività (art. 19, comma 1, lettera b, D.L. n. 94/2014). Con le modifiche, gli effetti agevolativi dell'Ace vengono estesi anche all'IRAP - rendendo l'agevolazione più corposa - prevedendo la possibilità di optare per la trasformazione delle eccedenze di Ace, ai fini Ires, in un credito d’imposta fruibile in compensazione con i versamenti Irap.

É inoltre prevista una maggiorazione dell’agevolazione per tutte quelle imprese che, per il reperimento di capitale di rischio, si quotano in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i necessari chiarimenti con la circolare n. 21/E del 3 giugno 2015, indicando le modalità di fruizione del predetto credito d’imposta Irap e, in attesa del via libera della Commissione europea, illustra le modalità di calcolo dell’Ace maggiorata per le imprese quotate. Altri chiarimenti vengono forniti sulla disciplina antielusiva (articolo 10 del D.M. 14 marzo 2012, “decreto Ace”).


Professionisti e acquisto auto

Relativamente all'acquisto dell'auto, per lo svolgimento dell'attività professionale, diverse sono le implicazioni fiscali rispetto all'attività d'impresa essendoci differenze rilevanti tra le due attività. In particolare, nell'esercizio di arti e professioni nella forma individuale, la deducibilità del costo di un autoveicolo viene ammessa entro determinati limiti percentuali e limitatamente ad un solo veicolo.

Se l'attività professionale è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5 Tuir, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

La Legge di Stabilità 2013 ha modificato l’art. 164 del Tuir (D.P.R. 917/86) riducendo dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per le autovetture intestate a professionisti e studi associati, a prescindere dall’uso effettivo.