redattore profile

Paolo Rossi

Il dr. Paolo Rossi è consulente del lavoro e giornalista pubblicista in Roma. Scrive stabilmente da circa 10 anni per editori di rilievo nazionale, tra i quali Il Sole 24 Ore, Buffetti Editore, IDI Editrice, Zucchetti Editore, e-Dotto. E’ docente per varie scuole di formazione, tra le quali la Business Scool de Il Sole 24 Ore, Gestione e Management di Roma, e-Dotto formazione. E’ laureato in Economia e laureando in Giurisprudenza. E’ stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica a soli 40 anni di età, per meriti professionali.  E’ autore di numerose pubblicazioni specialistiche in tema di lavoro e previdenza. E’ titolare dell’omonimo Studio di consulenza del lavoro in Roma.

Lavoro somministrato a tempo indeterminato (staff leasing)

Nel lavoro somministrato a tempo indeterminato l'attività lavorativa viene svolta da uno o più dipendenti dell'impresa somministratrice nell'interesse di un altro soggetto (utilizzatore), imprenditore o non imprenditore, che ne utilizza la prestazione per soddisfare le sue esigenze produttive. I lavoratori restano dipendenti dell'impresa somministratrice che li continua a retribuire per tutta la durata della missione, ma svolgono la loro attività sotto la direzione ed il controllo dell'impresa utilizzatrice. I rapporti intercorrenti fra i tre soggetti che intervengono nella somministrazione sono regolati da due distinti contratti: il contratto di somministrazione di lavoro tra somministratore e utilizzatore; ed il contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore.


Contratto di somministrazione a tempo determinato

La somministrazione è deputata a soddisfare esigenze temporanee di manodopera. In concreto, con la stipula del contratto di fornitura di lavoro somministrato, il datore di lavoro chiede all’Agenzia di garantirgli una prestazione lavorativa, lasciando a carico della stessa tutti gli obblighi e gli adempimenti che normalmente gravano sul datore di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro: - non dovrà procedere alla selezione del lavoratore; - non dovrà assumere alle proprie dipendenze il lavoratore; - non dovrà adempiere a tutti gli obblighi di natura amministrativa (comunicazione al Centro provinciale per l’impiego, sottoscrizione del contratto di lavoro, registrazione del lavoratore sul Libro Unico del Lavoro); - non dovrà gestire il rapporto e quindi corrispondere la retribuzione, pagare i contributi, gestire le assenze e la risoluzione del rapporto; - non sarà costretto a computare il lavoratore nella forza aziendale in tutti i casi in cui la legge o i CCNL stabiliscono obblighi in relazione alle dimensione dell’impresa (collocamento obbligatorio, Statuto dei Lavoratori, etc), fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. La somministrazione di lavoro può essere utilizzata in ogni settore di attività, anche nei settori agricoli ed edili. Altresì, non sussistono limiti anche per i lavoratori che possono essere impiegati, potendo la somministrazione essere utilizzata con qualsiasi categoria di lavoro subordinato (operai, impiegati, quadri e dirigenti).


Appalti e responsabilità solidale

Dal lato degli obbligati, tutti i soggetti della filiera degli appalti (committente, appaltatore e subappaltatore) sono coinvolti nella responsabilità solidale. Sono esonerati dalla solidarietà soltanto i committenti “persone fisiche” che non esercitano attività d’impresa o professionale, nonché i committenti pubblici (che restano tuttavia assoggettati alla disciplina dell'art. 1676 cod. civ., circoscritta al solo trattamento economico dovuto dall'appaltatore ai propri dipendenti, con esclusione, quindi, degli oneri previdenziali). Dal lato dei tutelati, il vincolo della solidarietà è a vantaggio di tutti i “lavoratori”, dunque non solo i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell’appalto con altre tipologie contrattuali (ad es. collaboratori a progetto), nonché quelli in nero, purché impiegati direttamente nell’opera e nel servizio oggetto dell’appalto.

Contratto di Stage o Tirocinio

Aggiornato con legge n. 92/2012 - LEGISLATORE COMPETENTE: le linee-guida dalla Conferenza Stato Regioni I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori (Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro, enti e organismi autorizzati dalle singole Regioni) e i soggetti ospitanti (datori di lavoro pubblici e privati). La competenza regolatoria spetta alle Regioni, le quali devono attenersi alle seguenti linee guida: revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta; si tratta della cosiddetta “indennità di partecipazione”, prevista nella misura minima di 300 euro lordi al mese, anche se le Regioni si sono impegnate ad innalzarla a 400 euro lordi; previsione di una sanzione amministrativa (da 1.000 a 6.000 euro) per le aziende che non pagano l’indennità di partecipazione; fissazione di un principio univoco di competenza territoriale per le imprese che hanno sedi in territori diversi, sulla base del criterio della disciplina regionale ove è ubicata la sede effettiva del tirocinio. Le linee guida non si applicano ai seguenti tirocini, per i quali continuano a valere le specifiche discipline normative: tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, svolti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione e mirati ad affinare il processo di apprendimento attraverso un'alternanza tra la scuola e il lavoro; non riguardano, pertanto, i ragazzi già usciti dal percorso scolastico in cerca del primo impiego; tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale e all’accesso alle professioni ordinistiche (il praticantato necessario per l’iscrizione all’ordine professionale); tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi europei; tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso; tirocini estivi.


Cassa Integrazione Guadagni – Edilizia speciale L. n. 223/1991

Datori di lavoro destinatari: tutte le aziende rientranti nel settore edile e dei materiali lapidei, in particolare: aziende industriali e artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini, come per esempio quelle dedite a costruzioni edili, le aziende di costruzione stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche, esercenti linee elettriche e telefoniche, nonché di opere per acquedotti, gas e fognature (art. 1, L. n. 77/1963; art. 1, L. n. 14/1970; INPS circ. n. 50581/1963). aziende industriali esercenti le attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, come per esempio: escavazione del marmo, dell'alabastro, del granito, del travertino, ecc.; escavazione dei tufi e delle pietre affini (pozzolana, pietra pomice, trachite, serizzo, pietra arenaria); segatura e lavorazione dei sopraddetti materiali; produzione di pietrame e pietrisco; lavorazione delle selci; produzione di sabbia e ghiaia. aziende artigiane esercenti le attività di escavazione e lavorazione di cui sopra, a condizione che la lavorazione sia strettamente collegata sotto il profilo strutturale ed organizzativo all'attività di escavazione (art. 1, L. n. 1058/1971). Sono escluse: le attività di escavazione di gesso, scagliola, argilla, marna, tripolo, talco, farine fossili, caolino (v. INPS circc. n. 52716/1972; n. 60998/1972; n. 61920/1973). (art. 1, L. n. 1058/1971). Lavoratori beneficiari (art. 10, L. n. 223/1991) I lavoratori tutelati sono quelli impiegati nella realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore edile almeno 6 contributi mensili o 26 contributi settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento. Per quanto riguarda le specifiche categorie di lavoratori, restano ferme le norme generali di settore, ossia si considerano coperti: gli operai, gli impiegati e i quadri, anche se addetti a lavorazioni accessorie connesse direttamente con l'attività industriale; gli operai, gli impiegati e i quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quelle tutelate; gli operai, gli impiegati e i quadri, addetti a lavorazioni stagionali o lavorazioni soggette a periodi di disoccupazione stagionale; i giovani assunti con contratto di inserimento (INPS circ. n. 41/2006). Lavoratori esclusi i lavoratori con qualifica di dirigente; gli apprendisti (art. 21, L. n. 25/1955); gli autisti che prestano la propria opera alle dipendenze dei titolari di impresa e del loro nucleo familiare (L. n. 1003/1956); le lavoratrici madri, per tutto il periodo in cui vige il divieto di licenziamento (dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino), salvo che le stesse siano addette ad un reparto con autonomia funzionale la cui attività sia completamente sospesa; i lavoratori somministrati, in quanto le agenzie di somministrazione, loro datori di lavoro formali, non rientrano tra le aziende destinatarie delle integrazioni salariali (INPS circ. n. 41/2006).