A seguito di revoca della patente si potrà guidare solo dopo due anni

Pubblicato il 30 agosto 2010
Le nuove disposizioni in materia di sicurezza stradale, introdotte con la Legge 120/2010, ampliano le ipotesi in cui la patente di guida potrà essere revocata a seguito di particolari violazioni; è il caso di chi venga colto per due volte, nell'arco di due anni (tre anni per i neopatentati, i minori di 21 anni ed i tassisti), con tasso alcolemico superiore ai 1,5 grammi; degli autisti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, auto con rimorchio con peso totale del complesso superiore a 3,5 t, pulmini e bus con non più di nove posti totali, autoarticolati e autosnodati, colti con tasso alcolemico superiore allo zero; di chi venga colto ad effettuare un'inversione di marcia o viaggi contromano in autostrada o strada extraurbana principale; di chi provochi un incidente con droga o tasso alcolemico superiore a 1,5; di chi rifiuti di sottoporsi al test alcolemico per due volte in un biennio; per chi, alla guida, commetta due volte lo stesso reato nell'arco di 5 anni. 

La revoca, di natura sanzionatoria, comporta il ritiro della licenza di guida e possibilità di nuovo conseguimento della stessa solo dopo due anni o, in alcuni casi, tre. In caso di doppia condanna per omicidio colposo commesso causando un incidente mentre si è sotto l'effetto di droghe o il tasso alcolemico supera 1,5, la revoca della patente è a vita.
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