Abruzzo, aiuti post-terremoto illegittimi per chi non ha subito danni

Pubblicato il 19 agosto 2015

A seguito di un'indagine condotta dalla Commissione europea, tramite la quale si è constatato che alcune misure agevgolative (fiscali e contributive) destinate alle imprese ubicate nelle aree colpite da calamità naturali in Italia sono andate a beneficio anche di imprese che effettivamente non hanno subito danni, con effetto di sovra compensazioni, la stessa Commissione Ue - con comunicato del 14 agosto 2015 - ha stabilito che devono essere restituiti gli aiuti di Stato fruiti dalle imprese non danneggiate della Regione Abruzzo a seguito del terremoto del 6 aprile 2009.

La Ue ha ritenuto illegittimi gli sconti fiscali generalizzati, ossia quelli che in base a quanto previsto dalla legge 183/2011 sono stati concessi dal Governo italiano non in relazione al danno effettivamente subito dalle imprese, ma semplicemente per avere la sede legale o lo stabilimento produttivo nelle zone colpite dall’evento calamitoso, sopratutto quando tali imprese hanno ricevuto gli aiuti senza aver subito alcun danno.

La Legge citata, infatti, prevede che per consentire il rientro dall’emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all’articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del Dl 78/2010 deve avvenire senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012.

Secondo la Commissione UE si tratterebbe di aiuti che potenzialmente violano la concorrenza e, dunque, da considerarsi vietati dalle norme sul Trattato Ue se non limitati al de minimis.

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