Accertamento induttivo solo su alcuni aspetti della contabilizzazione per la correttezza degli esiti futuri

Pubblicato il 09 agosto 2010

In tema di accertamento delle imposte sui redditi è facoltà dell'Ufficio contestare anche soltanto i criteri utilizzati dal contribuente nella redazione del bilancio, per i loro riflessi fiscali negli esercizi futuri, senza necessariamente procedere, per il periodo considerato, alla determinazione di una maggiore pretesa impositiva, e senza che ciò comporti una preclusione al recupero d'imposta per gli anni successivi; ne consegue la legittimità dell'avviso di accertamento limitato, alla censura contro il metodo di contabilizzazione e il sistema di deduzione di una spesa o di una quota di spesa sostenuta, assolvendo il predetto atto ad una funzione di regolarizzazione di altri aspetti del comportamento tributario della parte nel periodo, e ad assicurare il corretto svolgimento del rapporto tributario nel futuro”.

Così si esprimono i giudici della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15178 dello scorso 23 giugno 2010. Secondo la pronuncia è, dunque, corretto, l’accertamento limitato alla censura del metodo di contabilizzazione adottato nella redazione del bilancio e del sistema di deduzione di una spesa o di una quota di essa, se la contestazione dei soli criteri utilizzati dalla società per la redazione di bilanci passati può assicurare il corretto svolgimento del rapporto tributario nel futuro, con conseguenti riflessi negli esercizi futuri.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Malati oncologici, legge in GU: congedo biennale, permessi e smart working

28/07/2025

Sospensione Inps agosto 2025: come e quando si applica

28/07/2025

Soggettività fiscale della stabile organizzazione: il chiarimento delle Entrate

28/07/2025

Nuove regole sull’IVA per l’e-commerce extra-UE

28/07/2025

Jobs Act, licenziamento orale: inderogabile il risarcimento minimo di 5 mensilità

28/07/2025

Imprese, nuovi obblighi assicurativi per accedere agli incentivi

28/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy