Accertamento per Iva indeducibile. Prova della conoscenza della frode

Pubblicato il 06 maggio 2021

In tema di accertamento per illegittimità di Iva dedotta, in quanto da ricondurre ad operazioni inesistenti dato che il cliente operava come cartiera, la Corte di cassazione afferma che va data prova che il contribuente sapesse della frode.

Iva dedotta in contestazione. Prova certa della frode

Con sentenza n. 11685 del 5 maggio 2021, pertanto, viene accolto il ricorso inoltrato da una società che si era vista notificare l’accertamento per aver dedotto l’Iva di fatture relative ad operazioni inesistenti in quanto provenienti da una cartiera.

Infatti, il principio da seguire è quello per cui, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’amministrazione che contesti il diritto alla deduzione dell’Iva pagata su fatture deve provare che il contribuente, al momento di acquisto del bene o del servizio, potesse sapere o sapesse che si trattava di un’operazione in frode alla legge, usando la diligenza media.

E’ ammessa, prosegue la Corte, la prova per presunzioni semplici: ossia che in sede di stipula del contratto, il contribuente disponesse di elementi sufficienti, per un imprenditore onesto che opera sul mercato e mediamente diligente, a capire che il fornitore stava operando, con l’emissione della fattura, una frode Iva.

Tuttavia, il fatto che l’operazione si concreti in una fattispecie fraudolenta di evasione dell’Iva non è sufficiente a determinare la perdita del diritto a detrazione, dovendo tenere conto della tutela della buona fede del soggetto. Costui non può subire l’accertamento per maggiore Iva dedotta se non era a conoscenza che era in atto un’operazione di frode Iva.

In conclusione, l’indetraibilità deve essere sostenuta da prove che il contribuente, nell’operazione di acquisto, sapesse che il cedente stava mettendo in atto un’evasione d’imposta.

Ispezione: inosservanza del termine di 60 giorni

Inoltre, sulla mancata osservanza del termine di 60 giorni dalla data di ispezione in azienda, prima di emettere l’atto accertativo, si ricorda che le ragioni di urgenza non possono essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale per l’accertamento.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Superbonus: chi non aderisce paga il compenso dell’amministratore

30/03/2026

Assegni familiari e maggiorazioni pensionistiche per l’anno 2026

30/03/2026

Terzo settore: chiarimenti del Ministero su libri sociali, governance e RUNTS

30/03/2026

Onlus, obbligo di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo

30/03/2026

POS-RT: chiarimenti su pagamenti differiti e attività fuori sede

30/03/2026

Minori in affidamento: pubblicata la legge sui registri nazionali

30/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy