Entro il 29 dicembre 2025 (posto che il 27.12.2025 è sabato e il 28.12.2025 è domenica) i soggetti passivi Iva (ditte individuali, società di persone o di capitali, autonomi, ecc.) tenuti a effettuare le liquidazioni ed i versamenti periodici con cadenza “mensile” hanno l’obbligo di versare, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo calcolato in percentuale sul “versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso” (articolo 6, co. 2, L. 405/1990).
Obbligo analogo è previsto per i contribuenti cd. “trimestrali”; in tal caso, però, occorre fare riferimento all’ultima liquidazione periodica (trimestrali “per natura”) ovvero al saldo della dichiarazione annuale dell’anno precedente (trimestrali “per opzione”).
In generale, per il versamento dell’acconto occorrerà far ricorso ad uno dei consueti metodi:
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Metodo storico |
L'acconto è determinato sul “dato storico”, ossia in relazione a quanto versato (o avrebbero dovuto versare) nell’ultima liquidazione periodica ovvero in sede di dichiarazione annuale, se ammessi alla liquidazione con cadenza trimestrale. In tal caso, la base di riferimento dell’acconto è l’88% dell’ultima liquidazione Iva dell’anno precedente (2024). |
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Metodo previsionale |
l'acconto è calcolato in base ad una stima delle operazioni effettuate con l’ultima liquidazione periodica (mensile o trimestrale) dell’anno 2024. Ai fini in esame, la base riferimento è l’88% del fatturato dell’ultimo mese o trimestre dell’anno 2025. |
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Metodo analitico |
L’acconto è determinato sui valori effettivi emergenti dalla contabilità: in particolare, occorrerà versare un “importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri…, per il periodo dal 1 al 20 dicembre (contribuenti “mensili”), ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti “trimestrali”), nonché dell’imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione”, al netto “dell’imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotate …, dal 1 al 20 dicembre, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali…” (art. 6, co.3-bis, L. 405/1990). |
Si ricorda che l’ammontare dell’acconto IVA ed il metodo utilizzato per la relativa determinazione vanno indicati nel rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre (o rigo VH17 del mod. Iva 2025, se compilato).
Sono tenuti al versamento dell’acconto Iva i soggetti passivi Iva (ditte individuali, società di persone o di capitali, lavoratori autonomi, ecc.) tenuti agli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta sia su base mensile che trimestrale per "natura" o per “opzione”.
Restano, invece, “esonerati” dal versamento in esame i contribuenti che:
Inoltre, non sono tenuti al versamento dell’acconto Iva i contribuenti che presentano una base di riferimento “a credito” (a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso), intendendo per tali quelli che:
Così, se un contribuente trimestrale ha versato l’acconto per l’anno 2024 ma nella dichiarazione annuale 2025 ha evidenziato un credito Iva, l’acconto Iva 2025 non è dovuto se dalla “differenza” fra acconto e saldo risulta un credito Iva. L’acconto Iva, quindi, non è dovuto in tutti i casi in cui il credito risultante in sede di dichiarazione annuale è superiore all’acconto versato.
Con l’applicazione del metodo storico, l’acconto Iva 2025 è determinato in misura pari all'88% dell’imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (2024).
Ne consegue che:
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Periodicità di liquidazione |
Base di riferimento |
Mod. IVA 2024 (*) |
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Mensile |
Saldo a debito liquidazione dicembre 2024 (rigo VP13 + VP14) |
VH15 + VH17 |
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Mensile “posticipato” |
Saldo a debito liquidazione dicembre 2024 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2024 (rigo VP13 + VP14) |
VH15 + VH17 |
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Trimestrale speciale (autotrasportatore, distributore carburante) |
Saldo Iva a debito liquidazione 4° trimestre 2024 (rigo VP13 + VP14) |
VH16 + VH17 |
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Trimestrale saldo annuale a debito |
Saldo Iva a debito dichiarazione relativa al 2024 (saldo + acconto) La base di riferimento va individuata senza considerare gli interessi dell’1% (risoluzione 157/E/2004) |
VL38 – VL36 + VP13 (VH17) |
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Trimestrale saldo annuale a credito |
Saldo a debito senza considerare il maggior acconto 2024 corrispondente a quanto effettivamente dovuto per il 2024 (differenza acconto versato e credito Iva annuale) |
VP13 (VH17) – VL33 |
(*) In caso di compilazione del quadro VH
Qualora un soggetto passivo, a seguito della variazione del volume d’affari, abbia adottato nel 2025 un diverso regime di liquidazione periodica dell’Iva rispetto al 2024 occorre seguire le regole di cui all’articolo 6 comma 3 della Legge n. 405/1990; in particolare:
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Passaggio da periodicità mensile a trimestrale |
se il contribuente è passato da un regime di liquidazione e versamento dell’Iva su base mensile (2024) ad un regime “trimestrale” nel corso del 2025, ai fini della determinazione dell’acconto Iva 2025 si dovrà far riferimento:
ESEMPIO: se l’Iva versata nell’ultimo trimestre del 2024 è stata pari a 10.000 euro, l’acconto dovuto per il 2025 sarà pari a 8.800 euro (88% di 10.000). |
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Passaggio da periodicità trimestrale a mensile |
Se il contribuente è passato da un regime di liquidazione e versamento dell’Iva su base trimestrale nel 2024 al mensile nel 2025, ai fini della determinazione dell’acconto Iva si dovrà far riferimento:
ESEMPIO: se un contribuente trimestrale per opzione nel 2024 ha versato un acconto Iva di 7.500 euro ed un saldo annuale di 1.515 euro (comprensivo di interessi nella misura dell’1%), l’acconto 2025 sarà pari a 2.640 euro (88% di 3.000, in quanto tale importo corrisponde ad 1/3 di 9.000 senza considerare gli interessi). |
In alternativa al metodo storico, i contribuenti possono determinare l’acconto Iva sulla base del dato “previsionale", ossia facendo riferimento alle risultanze previste dell’ultimo mese o trimestre del 2025 ed applicando l’aliquota dell’88%. Occorrerà, quindi, fare attenzione – per non incorrere in sanzioni - che l’importo versato non sia inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre/quarto trimestre ovvero dalla dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2024.
In alternativa ai metodi storico e previsionale, una terza via è il metodo “analitico” che trova la sua base di riferimento nelle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) fino al 20 dicembre. Secondo l’articolo 6, comma 3-bis della L. 405/1990, infatti, l’obbligo relativo all’acconto Iva “può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri..” delle fatture emesse o dei corrispettivi, “per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione”.
Pertanto:
Si rammenta che – ai sensi dell’articolo 21, comma 4 del DPR 633/1972 - la “fattura immediata” può essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione e, quindi, ai fini del metodo in esame, occorrerà prendere in considerazione le operazioni effettuate entro il 20 dicembre la cui fattura sia stata emessa/trasmessa entro i successivi 12 giorni.
Considerazioni analoghe valgono per le fatture “differite” la cui emissione può avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. In tal caso, per i soggetti “mensili“ non rilevano ai fini dell’acconto le fatture differite emesse entro il 15 dicembre relative a consegne o spedizioni effettuate nel mese di novembre (stesso discorso per le fatture differite ricevute ed annotate entro il 15 dicembre con detrazione dell’Iva nella liquidazione di novembre); per i soggetti “trimestrali” non vanno considerate le fatture differite emesse entro il 15 ottobre relative a consegne o spedizioni effettuate nel mese di settembre nonché quelle ricevute ed annotate entro il 15.11.2025 con detrazione dell’Iva a credito nella liquidazione del terzo trimestre.
La norma stabilisce, infatti, che in “diminuzione” del suddetto importo - si potrà tener conto:
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operazioni con segno “+” |
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operazioni con segno “-” |
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Si riporta, di seguito, la determinazione dell’acconto Iva in alcune particolari casistiche.
Contabilità separata
Nel caso in cui il soggetto passivo abbia adottato il regime di contabilità separata ex articolo 36 del D.P.R. 633/1972 o vi sia tenuto per obbligo di legge, il versamento dell’acconto avviene in via cumulativa per tutte le attività purché il volume d’affari sia stato determinato in modo unitario.
Secondo la C.M. 52/1991, ai fini dell'adempimento, è previsto un unico termine di versamento che riguarda tutte le attività gestite con contabilità separata. Conseguentemente, i contribuenti interessati:
Contabilità presso terzi
I soggetti passivi che affidano a terzi la tenuta della contabilità, i quali possono fare riferimento "ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente", comunicano l'esercizio dell'opzione nella prima dichiarazione annuale IVA presentata dopo la sua adozione (art. 1 co. 3 del DPR 100/98).
Con riguardo all'acconto IVA per il 2025, il riferimento è alla liquidazione per dicembre 2025, che tiene conto delle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2025 Per i soggetti passivi in esame, in caso di utilizzo del metodo storico, l'acconto IVA è determinato in misura pari all'88% dell'imposta risultante dalla liquidazione per il mese di dicembre 2024 in base alle annotazioni di novembre 2024. Tali soggetti possono determinare l'ammontare dell'acconto IVA in misura pari a due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre, la quale considera le annotazioni eseguite nel mese di novembre.
Operazioni straordinarie
Nel caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive si verifica una situazione di “continuità” tra i soggetti partecipanti alla operazione/trasformazione. Tuttavia, il soggetto risultante dall’operazione “subentra” in tutte le posizioni attive e passive del “dante causa”, ivi incluso l’obbligo di versamento dell’acconto Iva. Al riguardo, nell’ambito della C.M. 52/E/1991, è stato chiarito che:
Autotrasportatori
I contribuenti che esercitano l'autotrasporto annotano le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione; questi - secondo la circolare 328/E/95 - sono in grado di utilizzare, con la massima attendibilità, il metodo "previsionale" ai fini del calcolo dell'acconto Iva in quanto sono già a conoscenza dell'imposta dovuta per l'ultima liquidazione periodica dell'anno, ossia dell’Iva relativa alle fatture emesse nel terzo trimestre da annotare entro il quarto trimestre, cioè entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Operazioni con PA e split payment
Le pubbliche amministrazioni, gli enti e le società di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 che applicano la disciplina dello split payment, ai fini della determinazione dell’acconto Iva, possono utilizzare uno dei consueti metodi previsti dalla specifica disciplina (storico, previsionale o analitico). In particolare, come chiarito dalla circolare n.28/E/2017, ai fini dell'acconto Iva, le PA e le società soggetti passivi dovranno tenere conto dell’Iva versata in applicazione della disciplina dello split payment ossia, alternativamente:
Conseguentemente, coloro che determinano l’acconto 2025 in base al metodo storico, devono applicare la misura dell’88% all’ammontare risultante:
Per i soggetti tenuti allo split payment, quindi, ai fini della determinazione dell'acconto Iva occorrerà tener conto dell'ammontare di Iva derivante dagli acquisti soggetti allo speciale meccanismo (circolare 28/E/2017).
L’acconto Iva deve essere versato - in via telematica e mediante l’utilizzo del modello F24 - entro il 29 dicembre 2025 (in quanto il 27.12.2025 è sabato ed il 28.12.2025 è domenica).
I codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti:
Si rammenta, altresì, che il suddetto acconto Iva:
Inoltre, i contribuenti con liquidazioni trimestrali “per opzione” non devono versare la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi; questi, devono applicare detta maggiorazione solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri nonché su quelli effettuati a conguaglio, in sede di dichiarazione annuale.
L’importo versato in sede di acconto Iva 2025 può essere scomputato alla prima “occasione utile”, ovvero:
L'acconto versato deve essere indicato nella dichiarazione annuale IVA. Facendo riferimento al modello IVA 2025 per l'anno d'imposta 2024, l'importo dell'acconto deve essere indicato:
In particolare, il rigo VP13, campo 1, del modello LIPE relative all'ultimo periodo del 2025 e il rigo VH17, ove compilato, prevedono l'indicazione del metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto.
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’acconto Iva, è applicabile una sanzione amministrativa pari al 25% (per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs.87/2024) di ogni importo non versato. La sanzione si applica sull’intero importo non versato. Tuttavia, il contribuente che non effettua il versamento del dovuto entro il 29.12.2025 può sanare l’irregolarità facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, purché non vi sia stata notifica della cartella di pagamento o dell’avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione.
Ai fini del ravvedimento operoso, si rammenta che:
Ciò premesso, una eventuale violazione del versamento dell’acconto Iva può essere regolarizzata mediante il versamento - oltre all’importo effettivamente dovuto - della seguente sanzione “ridotta” (con utilizzo in F24 del codice tributo “8904”) e degli interessi legali (con utilizzo in F24 del codice tributo “1991”), con maturazione giorno per giorno, decorrenti dal 30.12.2025 (giorno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato) fino al giorno dell'effettivo versamento.
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Termine per il ravvedimento operoso |
sanzione edittale |
Sanzione ridotta |
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cd. ravvedimento sprint - entro i primi 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%. |
12,5% |
da 0,0833% a 1,1667% |
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dal 15° al 30° giorno dalla scadenza |
12,5% |
1,25% (1/10) |
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dal l 31° al 90° giorno dalla scadenza |
12,5% |
1,3889% (1/9) |
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Dal 91° giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione |
25% |
3,125% (1/8) |
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oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione |
25% |
3,57% (1/7) |
L'art. 13 del DLgs. 472/97 prevede, al comma 1. lett. b-ter), b-quater) e b-quinquies), ulteriori riduzioni nel caso in cui il ravvedimento sia effettuato successivamente alla ricezione della comunicazione dello schema d'atto di cui all'art. 6-bis, comma 3 della L. 212/2000 e/o il processo verbale di constatazione (PVC). Inoltre, affinché il ravvedimento possa perfezionarsi, è necessario che il versamento del soggetto passivo comprenda:
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Quadro Normativo |
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