Affidamento da valutare con rigore

Pubblicato il 12 aprile 2010
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2123 del 2010, ha spiegato che, nell'ambito della dichiarazione dello stato di abbandono di un minore, qualora lo stesso sia stato oggetto di abusi sessuali o maltrattamenti nella famiglia d'origine, e dunque sia stato “colpito in modo gravissimo nella sua più profonda dimensione emotiva”, deve essere valutata con particolare rigore la disponibilità all'affidamento manifestata da uno dei parenti entro il quarto grado anche se alleghi di aver mantenuto rapporti significativi con il bambino.
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