Affidamento da valutare con rigore

Pubblicato il 12 aprile 2010
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2123 del 2010, ha spiegato che, nell'ambito della dichiarazione dello stato di abbandono di un minore, qualora lo stesso sia stato oggetto di abusi sessuali o maltrattamenti nella famiglia d'origine, e dunque sia stato “colpito in modo gravissimo nella sua più profonda dimensione emotiva”, deve essere valutata con particolare rigore la disponibilità all'affidamento manifestata da uno dei parenti entro il quarto grado anche se alleghi di aver mantenuto rapporti significativi con il bambino.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica pmi Confimi - Ipotesi di rinnovo economico del 28/10/2025

05/11/2025

CCNL Personale domestico - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

05/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Sorveglianza sanitaria: prevenzione e visita mediche per alcol e droghe

05/11/2025

Bonus edilizi: sì al trasferimento dei crediti con limiti

05/11/2025

Tassa etica e regime forfetario: confermato l’obbligo di versamento

05/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy