Bonus edilizi: sì al trasferimento dei crediti con limiti
Pubblicato il 05 novembre 2025
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Con la risposta n. 281 del 4 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento sulla trasferibilità dei crediti d’imposta da bonus edilizi (Superbonus, Ecobonus, ecc.) in caso di conferimento di azienda da parte di un imprenditore individuale a una società a responsabilità limitata (Srl).
La questione riguarda l’interpretazione dell’articolo 121 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che disciplina lo sconto in fattura e la cessione dei crediti.
Contesto dell’interpello: trasformazione da ditta a Srl
Un imprenditore edile, titolare di una ditta individuale, ha eseguito lavori che hanno permesso ai propri clienti di usufruire delle detrazioni fiscali previste dai bonus edilizi.
Alcuni committenti hanno scelto l’opzione dello sconto in fattura, generando così, in capo all’imprenditore, crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti.
L’imprenditore, nell’intento di trasformare la propria attività in una Srl unipersonale, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se i crediti maturati potessero essere trasferiti alla società attraverso il conferimento dell’unica azienda e quali formalità fosse necessario rispettare.
Nella sua interpretazione, il contribuente riteneva che tale operazione fosse equiparabile a una trasformazione e che quindi la società potesse subentrare nei diritti dell’impresa conferente.
Non trasformazione ma cessione
L’Amministrazione finanziaria, nella risposta n. 281 del 4 novembre 2025, ha respinto la tesi del contribuente, chiarendo che il conferimento d’azienda non equivale a una trasformazione o fusione e non comporta una successione universale nei diritti e obblighi del soggetto originario.
Piuttosto, l’operazione è assimilabile a una cessione, con effetti rilevanti anche sotto il profilo dei crediti fiscali.
Ricorda l’Agenzia delle Entrate che i crediti derivanti da bonus edilizi e sconto in fattura sono soggetti a una disciplina speciale e tassativa che limita la loro circolazione:
- l’articolo 121 del DL 34/2020 consente solo un numero ristretto di cessioni, e ulteriori passaggi sono ammessi unicamente verso soggetti qualificati, come banche e intermediari finanziari.
In base a tali principi, l’Agenzia ha concluso che:
- i crediti da bonus edilizi possono essere trasferiti alla società conferitaria insieme all’azienda;
- tuttavia, questo trasferimento è considerato una cessione a tutti gli effetti e rientra nel limite massimo delle cessioni libere consentite dalla norma;
- dopo il conferimento, la Srl non potrà più cedere liberamente i crediti a terzi, salvo i casi espressamente previsti dall’art. 121 (banche e intermediari finanziari).
Formalità da rispettare
Il trasferimento dei crediti tramite conferimento segue le stesse regole operative previste per le cessioni di crediti edilizi.
Ciò significa che dovranno essere rispettati gli adempimenti comunicativi e contabili stabiliti dall’Agenzia delle Entrate per la corretta gestione e compensazione dei crediti.
Dunque, la risposta n. 281/2025 introduce un chiarimento di rilievo per imprese e professionisti:
- pur essendo possibile trasferire i crediti da bonus edilizi insieme all’azienda in occasione di un conferimento a una Srl, l’operazione consuma uno dei passaggi consentiti e limita la successiva circolazione dei crediti.
In sostanza, la nuova società può utilizzare i crediti ma non può rivenderli liberamente, salvo nei casi in cui la normativa lo permetta.
Una distinzione importante che conferma la rigidità del regime dei bonus edilizi e l’attenzione dell’Amministrazione nel monitorare la tracciabilità delle operazioni.
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