Tassa etica e regime forfetario: confermato l’obbligo di versamento
Pubblicato il 05 novembre 2025
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Anche i soggetti in regime forfetario sono tenuti al pagamento della Tassa etica se svolgono attività di produzione, distribuzione, vendita o rappresentazione di materiale pornografico o di incitamento alla violenza.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 285 del 4 novembre 2025, fornendo un importante orientamento interpretativo in materia di applicabilità della Tassa etica ai soggetti che operano in regime forfetario (articolo 1, commi 54-86, della Legge n. 190/2014).
Il documento di prassi interviene a seguito della richiesta di riesame parziale di una risposta già resa da una Direzione Regionale, confermando che la tassa resta dovuta anche da chi beneficia del regime agevolato, in assenza di una specifica esclusione normativa.
Cos’è la Tassa Etica
La Tassa etica, istituita dall’articolo 1, comma 466, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), rappresenta un’addizionale alle imposte sui redditi volta a colpire specifiche attività economiche considerate di particolare impatto etico e sociale.
La norma prevede che siano soggetti al tributo i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che svolgono, anche in via non esclusiva, attività di:
- produzione, distribuzione o vendita di materiale pornografico;
- realizzazione, promozione o rappresentazione di spettacoli, prodotti o contenuti che incitano alla violenza.
L’addizionale si applica nella misura del 25 per cento e grava sulla quota di reddito netto imputabile alle attività sopra indicate, determinata al netto dei costi e degli altri componenti negativi riferibili alla produzione dei ricavi o compensi soggetti all’imposta.
L’introduzione della Tassa etica risponde a una finalità di carattere extrafiscale, ossia quella di disincentivare la diffusione e la commercializzazione di contenuti ritenuti moralmente o socialmente dannosi, al contempo garantendo un contributo aggiuntivo al bilancio pubblico da parte dei soggetti che operano in settori considerati “sensibili”.
In sostanza, il legislatore ha inteso introdurre una misura correttiva di tipo etico, attribuendo una funzione compensativa al prelievo, in ragione della natura dell’attività esercitata.
Il quesito dell’istante
Con l’istanza oggetto della risposta n. 285 del 4 novembre 2025, un contribuente in regime forfetario (Legge n. 190/2014) ha chiesto il riesame parziale di una precedente risposta fornita da una Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.
La Direzione aveva già chiarito che anche i soggetti forfetari sono tenuti al versamento della Tassa etica, poiché la normativa non prevede un’espressa esclusione e il tributo è indicato nello Scadenzario fiscale dell’Agenzia.
Il contribuente ha però contestato tale interpretazione, ritenendo che sussista una lacuna normativa sull’applicabilità della Tassa etica ai regimi agevolati. Ha osservato, in particolare, che:
- la legge n. 266/2005 non distingue tra regimi fiscali, ma fa riferimento solo a imprese e professionisti;
- la risoluzione n. 107/E del 2009, istitutiva dei codici tributo, fa riferimento solo ai soggetti IRPEF e IRES, escludendo implicitamente i regimi sostitutivi.
In subordine, ha chiesto chiarimenti sulle modalità di calcolo, dichiarazione e versamento del tributo, qualora l’obbligo fosse confermato.
Entrate: la Tassa etica si applica anche ai contribuenti in regime forfetario
Nella risposta n. 285 del 4 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato integralmente l’interpretazione già fornita dalla Direzione Regionale, ribadendo che l’applicazione del regime forfetario non esclude l’assoggettamento alla Tassa etica.
In particolare, l’Amministrazione ha precisato che il regime forfetario, disciplinato dalla Legge n. 190/2014, costituisce un regime agevolato ma non sostitutivo di tutte le imposte sul reddito.
L’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per i primi anni di attività) sostituisce esclusivamente l’IRPEF, le addizionali regionali e comunali e l’IRAP, ma non altre addizionali o tributi speciali, come appunto la Tassa etica prevista dal comma 466 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005.
Di conseguenza, anche i contribuenti in regime forfetario che svolgono attività di produzione, distribuzione, vendita o rappresentazione di materiale pornografico o di incitamento alla violenza sono tenuti al versamento della Tassa etica, al pari degli altri soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Determinazione della base imponibile
Per i contribuenti che applicano il regime forfetario, la base imponibile su cui calcolare la Tassa etica è determinata ai sensi del comma 64 della Legge n. 190/2014, vale a dire applicando ai ricavi o compensi percepiti relativi alle attività soggette all’imposta il coefficiente di redditività previsto per il corrispondente codice ATECO.
L’importo così ottenuto deve essere indicato nel quadro RQ, sezione XII, rigo RQ49 del Modello Redditi Persone Fisiche (PF).
Sulla base imponibile così determinata si applica l’aliquota del 25%, corrispondente all’addizionale prevista dal citato comma 466 della legge n. 266/2005.
Nel caso in cui il contribuente svolga più attività, solo alcune delle quali soggette alla Tassa etica, la quota imponibile deve essere calcolata in proporzione ai ricavi riferibili alle attività soggette, secondo il criterio ordinario di imputazione previsto dalla norma.
Modalità di versamento
Le modalità di pagamento della Tassa etica sono le medesime previste per l’IRPEF.
Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 107/E del 22 aprile 2009, tuttora validi:
- 4003 – acconto prima rata;
- 4004 – acconto seconda rata o unica soluzione;
- 4005 – saldo.
L’Agenzia ha infine ricordato che, per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dalla normativa specifica, si applicano le regole generali previste per le imposte sul reddito, comprese quelle in materia di dichiarazione, accertamento, riscossione e contenzioso.
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