Aggiornati i valori 2011 per le prestazioni dei Comuni a favore delle famiglie

Pubblicato il 02 marzo 2011 Il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente la rivalutazione per l'anno 2011 della misura e dei requisiti economici per l'assegno di maternità è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 48 del 28 febbraio 2011.

Nel testo si legge che l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2011 ai fini della determinazione dell’assegno al nucleo familiare (Legge n. 448/1998, art. 65) e dell’assegno di maternità (Dlgs n. 151/2006), è pari all'1,6%.

L’indice così rivalutato viene preso come base per il calcolo delle principali prestazioni economiche rese dai Comuni a favore delle famiglie. Nello specifico, l’assegno per il nucleo familiare spetta ai nuclei familiari con almeno tre figli, mentre l’assegno di maternità alle madri prive di tutela previdenziale obbligatoria.

Per il 2011, l'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto, se spettante nella misura intera, è pari a 131,87 euro; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, è pari a 23.736,50 euro. L’assegno di maternità per tutti gli eventi ricadenti nel 2011 vale complessivamente 1.581,25 euro, corrisposto in misura pari a 316,25 euro per cinque mensilità.
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