Aggiornato l’importo dell’indennità di disoccupazione 2013 per i co.co.pro.

Pubblicato il 20 dicembre 2012 La Legge n. 92/2012 prevede un’indennità ai co.co.pro iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’Inps, a decorrere dal 1° gennaio 2013, a condizione che siano soddisfatti una serie di requisiti congiunti.

L’Inps, con il messaggio n. 20803 del 2012, ricorda che la stessa legge prevede che restino fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per quanti abbiano maturato il diritto proprio entro la fine del 2012.

Secondo l’Ente di previdenza, inoltre, la stessa disposizione si deve intendere riferita agli eventi fine lavoro che si sono verificati entro il 31 dicembre 2012. Ne deriva, che i collaboratori che entro la fine di dicembre terminano il proprio rapporto di lavoro potranno, decorsi “almeno due mesi” in assenza di nuovo contratto, presentare domanda nei 30 giorni successivi, utilizzando il modello CoCoPro 2010, 2011 e 2012 – COD.SR92 pubblicato sul sito internet dell’Inps. Gli stessi collaboratori devono consegnare – unitamente alla domanda – una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro oppure ad un percorso di riqualificazione professionale.

L’importo di tale indennità una tantum è parti al 7% del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. L’indennità viene liquidata in un’unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro oppure in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro, se si supera il citato importo.
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