Ai fini dell’accertamento dell’assegno divorzile rileva l’epoca della pronuncia di divorzio

Pubblicato il 28 novembre 2011 I giudici di Cassazione, con sentenza n. 24436 del 21 novembre 2011, hanno respinto il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui la Corte d’appello gli aveva confermato la condanna al pagamento dell’assegno di mantenimento in favore della moglie divorziata e della figlia. Il ricorrente lamentava che la ex moglie che richiedeva l’assegno in sede di divorzio non avesse adempiuto all’onere di provare, né il pregresso tenore di vita, né quale sia stato il suo contributo alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge; ciò senza considerare che i redditi da lui percepiti, per come valutati dal giudice, si riferivano a periodi successivi alla cessazione della convivenza.

Secondo la Corte di legittimità, tuttavia, era da considerare corretto, ai fini dell’accertamento dell’esistenza del diritto all’assegno di divorzio nonché della sua quantificazione, il riferimento operato dal giudice del merito all’epoca non già della cessazione della convivenza, bensì della pronuncia di divorzio in quanto conforme a consolidato orientamento secondo cui l’assetto economico stabilito nelle condizioni della separazione assume “un valore meramente sintomatico e perciò non decisivo”. Inoltre – si legge nel testo della decisione - parimenti corretto era da ritenere l’accertamento dell’inadeguatezza della condizione economica della ex coniuge “condotto esaminando comparativamente la sua situazione attuale e quella della famiglia, desunta dalle condizioni economiche emerse dalle rispettive dichiarazioni fiscali, sue e del coniuge, ed in particolare di quest’ultimo, risultato percettore di elevato reddito”, un reddito che anche se maturato dopo la cessazione della convivenza era logicamente da ritenere come sviluppo naturale prevedibile della medesima attività, pacificamente svolta durante il matrimonio.
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