Aiuti ZFU Sisma Centro Italia. Codice tributo e elenco dei beneficiari

Pubblicato il 14 luglio 2021

Le agevolazioni previste per imprese e professionisti localizzati nella Zona Franca urbana (comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016 e seguenti) istituita ai sensi dell’articolo 46 del DL n. 50/2017, sono state ritoccate con DL n. 104/2020.

ZFU Sisma Centro Italia: codice tributo per aiuti

In particolare, è stata stabilita la proroga per gli anni 2021 e 2022 delle agevolazioni già concesse con precedenti bandi e ha esteso tali agevolazioni alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della ZFU entro il 31 dicembre 2021.

Pertanto, ai fini dell’utilizzo in compensazione di tali agevolazioni, tramite modello F24, da presentare attraverso i canali telematici Entratel e Fisconline, la risoluzione n. 47 del 13 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate ha fissato il seguente codice tributo:

Z164” - denominato “ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti - art. 57, comma 6, del decreto-legge 104/2020”.

ZFU Sisma Centro Italia: elenchi beneficiari

Si comunica, altresì, che con decreto direttoriale del 9 luglio 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni in parola che hanno presentato istanza di ammissione entro lo scorso 16 giugno.

Nell’allegato 1 al decreto sono indicati i soggetti ammessi ai benefici (che riguardano l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap, dall’Imu e l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente).

Nell’allegato 2, invece, sono elencati gli ammessi “con riserva”; costoro devono trasmettere al MiSE, entro il 30 settembre 2021, la documentazione necessaria a consentire la richiesta delle informazioni antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica.

Nell’allegato 3 è riportato l’elenco dei soggetti per i quali la concessione delle agevolazioni deve attendere il completamento delle attività istruttorie sui contenuti delle dichiarazioni rese nell’istanza di accesso alle agevolazioni, nonché le risultanze riscontrate in seguito della registrazione dell’aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ovvero sul Sistema informativo agricolo nazionale. Per questi sarà emanato un successivo provvedimento che riporterà gli aventi diritto.

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