Alunno cade a scuola. Responsabile il Ministero

Pubblicato il 14 novembre 2015

Con sentenza n. 23202 depositata il 13 novembre 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha affermato la responsabilità del Ministro della Pubblica Istruzione, in ordine ad un sinistro accaduto ad un minore durante le ore scolastiche. Il ragazzo, in particolare, nel corso di una lezione, era caduto a terra riportando un grave infortunio, poichè all'atto di sedersi, un compagno gli aveva sottratto la sedia.

La Cassazione, in proposito – capovolgendo l'approdo della Corte territoriale – ha dato conto del mancato superamento, nella fattispecie, della presunzione di responsabilità da parte dei precettori e del mancato assolvimento, da parte di questi ultimi, dell'obbligo di vigilanza nella misura dovuta.

Non può invero sfuggire – precisa la Corte Suprema – che per poter ritenere raggiunta la prova liberatoria nei termini imposti dall'art. 2048 c.c., sarebbe stato necessario indagare, nel caso de quo, sulle condizioni dell'affidamento dei discenti - impegnati peraltro in attività extra curriculare – e sulla sorveglianza degli ausiliarii, a partire dalla eventuale adibizione di questi anche alle altre incombenze.

Secondo gli ermellini, la mancanza di adeguata verifica in ordine all'approntamento, in via preventiva, di cautele idonee, secondo una valutazione ex ante, a scongiurare situazioni di pericolo, vulnera in maniera irrimediabile la scelta decisoria adottata nel merito. Tanto più che, a ben vedere, la caduta conseguente alla contesa di una sedia tra due ragazzini, è accadimento la cui qualificazione in termini di repentinità ed imprevedibilità non appare del tutto scontata.   

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