Scadenza in arrivo per i commercialisti. Entro il 27 maggio 2026 deve essere aggiornato il documento di autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dello studio professionale.
Il termine riguarda gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed è collegato alla pubblicazione, avvenuta il 27 maggio 2025, dell’aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria.
L’adempimento va letto alla luce delle Regole tecniche del CNDCEC del 16 gennaio 2025 e della nuova modulistica approvata con Informativa n. 57 del 26 marzo 2026.
Sono tenuti all’adempimento i dottori commercialisti e gli esperti contabili soggetti agli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. n. 231/2007.
L’obbligo riguarda i professionisti che svolgono attività potenzialmente esposte al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, anche all’interno di:
NOTA BENE: Per i neoiscritti, la prima autovalutazione deve essere predisposta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio dell’attività professionale.
Entro la scadenza, i professionisti devono aggiornare l’autovalutazione del rischio dello studio, verificando se l’organizzazione interna e i presidi adottati siano coerenti con il livello di rischio rilevato.
L’analisi deve considerare, in particolare:
L’obiettivo è individuare il livello di esposizione dello studio al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e adottare, se necessario, misure di mitigazione proporzionate.
Per l’aggiornamento dell’autovalutazione il CNDCEC raccomanda l’utilizzo della nuova modulistica approvata con Informativa n. 57/2026.
Il modello di riferimento è il modello AV.0, dedicato all’autovalutazione del rischio dello studio professionale.
Il modello mantiene l’impostazione già nota, ma introduce alcuni aggiornamenti operativi, tra cui:
Il modello AV.0 consente di valutare il rischio complessivo dello studio attraverso l’esame del rischio inerente, della vulnerabilità e del rischio residuo.
Oltre alla modulistica, il CNDCEC ha messo a disposizione fogli di calcolo utilizzabili come strumenti di supporto per sintetizzare le valutazioni.
Tali strumenti possono aiutare il professionista nella determinazione del rischio dello studio, del cliente e della prestazione, ma non hanno natura vincolante.
La valutazione non può essere affidata a un automatismo. Resta centrale il giudizio professionale, che deve essere motivato, documentato e coerente con le caratteristiche concrete dello studio.
L’Informativa n. 57/2026 ha aggiornato anche alcuni modelli relativi all’adeguata verifica della clientela.
Tra questi:
Il modulo AV.1 amplia le ipotesi in cui la valutazione può concentrarsi sugli aspetti riferiti al cliente, includendo anche la consulenza continuativa in ambito contabile e fiscale.
Il modulo AV.2 è stato semplificato e assume una funzione riepilogativa.
Il modulo AV.7 aggiorna gli elementi da monitorare nel tempo, con attenzione, tra l’altro, all’uso del contante non coerente con il profilo del cliente e a comportamenti non compatibili con la sua situazione economico-finanziaria.
L’autovalutazione del rischio è uno dei presidi centrali del sistema antiriciclaggio dello studio professionale.
Serve a verificare se le procedure interne siano adeguate rispetto al rischio effettivo e consente di dimostrare, anche in caso di controllo, che il professionista ha adottato un approccio consapevole e proporzionato.
L’adempimento non deve quindi essere considerato solo formale. Il documento deve essere conservato e deve rendere tracciabile il percorso logico seguito nella valutazione.
In vista della scadenza del 27 maggio 2026, i commercialisti già iscritti all’Albo devono quindi aggiornare l’autovalutazione del rischio dello studio utilizzando il nuovo modello AV.0 e verificando la coerenza dei presidi antiriciclaggio adottati.
I modelli e i fogli di calcolo messi a disposizione dal CNDCEC rappresentano un supporto operativo utile, ma non sostituiscono la responsabilità del professionista nella valutazione del rischio e nella definizione delle misure organizzative più adeguate.
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