Antiriciclaggio, dal CNDCEC nuovi modelli operativi 2026

Pubblicato il 27 marzo 2026

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’informativa n. 57 del 26 marzo 2026, ha approvato un aggiornamento degli strumenti operativi a supporto degli iscritti per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

L’intervento si inserisce nel solco delle Regole Tecniche emanate il 16 gennaio 2025 e tiene conto delle più recenti evoluzioni normative, con l’obiettivo di rendere più chiara e strutturata l’attività di valutazione del rischio da parte dei professionisti.

Nuovi strumenti a supporto degli iscritti

Il CNDCEC mette a disposizione:

A questi strumenti si affiancano, con funzione solamente ausiliaria, alcuni fogli di calcolo che consentono di sintetizzare le valutazioni richieste dalla normativa, sia in relazione allo studio professionale sia ai singoli clienti e alle prestazioni rese.

È importante sottolineare che tali strumenti non hanno carattere vincolante: si tratta di modelli esemplificativi che rappresentano una best practice, mentre resta centrale il giudizio professionale nella valutazione del rischio.

Centralità del giudizio del professionista

L’informativa ribadisce un principio fondamentale: gli obblighi antiriciclaggio non possono essere adempiuti attraverso automatismi o schemi rigidi.

Le valutazioni richieste dalla normativa devono essere:

Anche l’utilizzo dei fogli di calcolo richiede un’integrazione con elementi qualitativi e descrittivi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito.

Autovalutazione del rischio: aggiornamento entro il 27 maggio

Tra i principali richiami operativi, il Consiglio Nazionale evidenzia la necessità di aggiornare l’autovalutazione del rischio dello studio professionale.

In base alla Regola Tecnica n. 2, tale aggiornamento deve essere effettuato entro il 27 maggio 2026, anche alla luce dell’ultima analisi nazionale dei rischi pubblicata nel 2025.

La scheda dedicata (AV.0) mantiene la struttura già nota, ma introduce:

Adeguata verifica: modelli più semplici e chiari

Significative novità riguardano anche i modelli relativi all’adeguata verifica della clientela.

Modulo AV.1 – Determinazione del rischio

Viene ampliato l’elenco delle prestazioni per le quali è possibile limitarsi alla valutazione degli aspetti legati al cliente, senza analizzare la prestazione.

Tra queste rientra ora anche la consulenza continuativa in ambito contabile e fiscale, oltre alle attività già previste come la revisione legale e la tenuta della contabilità.

Sono inoltre meglio definiti i criteri di ponderazione per individuare il livello di rischio.

Modulo AV.2 – Documento riepilogativo del cliente

Il modello è stato semplificato e ridenominato, assumendo la funzione di documento sintetico dei dati, delle informazioni e dei documenti acquisiti.

Il contenuto è essenziale e può essere integrato dal professionista in base alle specifiche caratteristiche del cliente.

Modulo AV.7 – Controllo costante

Aggiornata anche la check list per il monitoraggio periodico, con l’introduzione di nuovi elementi di attenzione, tra cui:

È inoltre prevista la possibilità di allegare documentazione a supporto delle verifiche svolte.

Strumenti di supporto e tracciabilità

I fogli di calcolo messi a disposizione consentono di:

Tuttavia, il loro utilizzo deve essere accompagnato da una descrizione puntuale degli elementi considerati, in modo da garantire la coerenza e la tracciabilità del processo valutativo.

Considerazioni operative

L’aggiornamento della modulistica rappresenta un intervento volto a:

Resta però fermo che la responsabilità delle valutazioni ricade sul professionista, chiamato ad adottare un approccio sostanziale e non puramente formale.

In questo contesto, i nuovi strumenti del CNDCEC costituiscono un utile riferimento operativo per allinearsi alle Regole Tecniche 2025 e per affrontare in modo più consapevole gli obblighi antiriciclaggio, in vista anche delle prossime scadenze.

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