Appalto e sicurezza. Da considerare anche il rischio da interferenza
         Pubblicato il 10 febbraio 2015
        
        In materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, di 
valutazione del rischio di cui all'articolo 26 del Decreto legislativo n. 
81/2008 nell'ambito di un 
contratto di appalto, il datore di lavoro committente deve 
tenere conto della 
presenza di ditte o di lavoratori autonomi terzi operanti 
all'interno dell'ambiente di lavoro in 
concomitanza dell'espletamento dei lavori affidati in appalto.
Nel fornire, ossia, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività, occorre prendere 
in considerazione anche 
il rischio interferente con l'esecuzione dell'
appalto interno, derivante dalla presenza di ulteriori ditte edili.
E' il principio sancito dai giudici di Cassazione con sentenza n. 
5857 depositata il 9 febbraio 2015.