Appello tributario, legittimo anche senza il deposito delle ricevute della spedizione

Pubblicato il 10 maggio 2014 Alla luce dell’orientamento della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui è necessario sempre far prevalere le interpretazioni dirette al fine di consentire al processo di giungere a termine, l’appello tributario è da considerare valido anche se il ricorrente non deposita le ricevute della spedizione postale dell’atto alla controparte, pur essendo quest’ultimo un adempimento richiesto dalla normativa processuale pena l’inammissibilità dell’impugnazione.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7645 del 2 aprile 2014.

Di fatti, sebbene la normativa processuale tributaria richieda per la costituzione in giudizio del ricorrente sia il deposito di copia del ricorso spedito per posta che della ricevuta di spedizione dell’atto a mezzo raccomandata - secondo la Corte - “ la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso è processualmente ininfluente ove sia comunque prodotto tempestivamente l’avviso di ricevimento del plico”.

Dunque, l’appello nel giudizio tributario è da considerarsi legittimo anche se come prova della notifica si assume l'avviso di ricevimento. In tal caso, le sanzioni processuali vanno ridotte al minimo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Giustizia in vigore: 500 giudici da remoto e organici potenziati

18/08/2025

Assegno di inclusione (ADI): dall'INPS il contributo straordinario aggiuntivo

18/08/2025

Decreto Economia 2025 in Gazzetta: in vigore tutte le novità

18/08/2025

Redditi agrari, società agricole e catasto: le novità spiegate dalle Entrate

18/08/2025

Più tempo per codice dello spettacolo, contratti di lavoro e equo compenso

18/08/2025

Lavoro subordinato sportivo: accordi collettivi da adeguare alla durata massima di 8 anni

18/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy