Archivio elettronico con base cartacea

Pubblicato il 22 gennaio 2008

L’agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 14 del 21 gennaio scorso, ha stabilito che la conservazione sostitutiva dei documenti analogici, anche se prodotti con modalità informatica, è possibile solo se il contribuente acquisisce la loro immagine dal supporto cartaceo, ovvero dal supporto che dà al documento una continuità temporale (nastro magnetico o film). In pratica, l’Agenzia dispone che il conservatore, che riceve una fattura elettronica, deve stamparla fisicamente su carta, deve acquisire l’immagine tramite scanner e deve provvedere ad inviarla in conservazione apponendovi la sottoscrizione elettronica e la marca temporale.

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