Fatture false nella stessa dichiarazione: un solo reato
Pubblicato il 16 luglio 2025
In questo articolo:
- Dichiarazione unica con più fatture false: un solo reato
- Il caso oggetto della decisione
- La decisione della Corte di Cassazione
- Accoglimento del ricorso
- Principio affermato: unicità del reato
- Annullamento senza rinvio della sentenza d’appello
- I chiarimenti resi nella decisione
- Tabella di sintesi della decisione
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Quando la dichiarazione fiscale è unica, anche il reato ad essa riferito deve considerarsi unico, anche se i documenti utilizzati sono diversi.
Dichiarazione unica con più fatture false: un solo reato
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25825 depositata il 14 luglio 2025, si è pronunciata in merito alla possibilità di configurare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del D.lgs. n. 74/2000) in presenza di un precedente giudicato riferito alla medesima dichiarazione fiscale.
La Corte ha esaminato l’applicazione dell’art. 649 del codice di procedura penale, che vieta un secondo giudizio per il medesimo fatto, richiamando anche i principi espressi dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il caso oggetto della decisione
I fatti di causa
La vicenda trae origine da un procedimento penale a carico della titolare di un’impresa individuale, imputata per avere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2015 elementi passivi fittizi, mediante l’utilizzo di sette fatture per operazioni inesistenti, emesse da una determinata impresa.
La condotta era stata qualificata come dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 74/2000.
Il precedente giudicato
Tuttavia, la medesima contribuente era già stata assolta con sentenza del Tribunale di Udine, divenuta irrevocabile, per fatti sostanzialmente coincidenti: anche in quel caso si trattava dell’indicazione nella stessa dichiarazione fiscale (2015) di elementi passivi fittizi mediante fatture false, emesse da un soggetto diverso.
La nuova imputazione, pur facendo riferimento a differenti documenti fiscali, insisteva sullo stesso atto dichiarativo annuale e sulla medesima condotta fraudolenta, determinando un conflitto con il precedente giudicato.
Il ricorso per Cassazione
La difesa dell'imputata ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione dell’art. 649 c.p.p., evidenziando come il fatto oggetto della nuova condanna fosse identico, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, a quello già giudicato con esito assolutorio.
È stata altresì dedotta l’erronea interpretazione delle disposizioni tributarie rilevanti, in particolare degli articoli 2 e 8 del D.lgs. 74/2000, che configurano l’illecito dichiarativo come unico reato connesso all’intera dichiarazione annuale.
La decisione della Corte di Cassazione
Accoglimento del ricorso
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che il nuovo procedimento aveva ad oggetto un fatto già giudicato con sentenza definitiva.
È stato evidenziato che entrambe le contestazioni riguardavano la stessa dichiarazione dei redditi per l’anno 2015, sebbene fondate su fatture emesse da soggetti diversi.
La Corte ha richiamato la natura unitaria del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall’art. 2 del D.lgs. 74/2000, reato che si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale e non può essere frazionato in più condotte autonome.
L’utilizzo di documenti diversi non consente, pertanto, di avviare nuovi procedimenti se le condotte confluiscono nello stesso atto dichiarativo. In tal modo, è stata riconosciuta la violazione del principio del ne bis in idem, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
Principio affermato: unicità del reato
La Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 74/2000, la presentazione della dichiarazione porta alla configurazione di un reato unico, anche quando nella stessa siano utilizzate più fatture fittizie. Non è dunque possibile procedere con più azioni penali separate in relazione ai diversi documenti contabili confluiti nella medesima dichiarazione.
La sussistenza di più reati, in altri termini, non è determinata dal numero di documenti utilizzati, ma dalla presenza di dichiarazioni riferite a differenti periodi d’imposta.
Per la Corte:
Annullamento senza rinvio della sentenza d’appello
Sulla base delle considerazioni esposte, la Cassazione ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’appello, dichiarando improcedibile l’azione penale ex art. 649 c.p.p. per effetto del giudicato.
I chiarimenti resi nella decisione
La sentenza si inserisce nel solco tracciato da precedenti pronunce della Corte (tra cui Cass. nn. 28437/2021, 7027/2025) e offre un importante chiarimento operativo per:
- la valutazione preliminare della sussistenza di giudicati su condotte già perseguite;
- la corretta delimitazione dell’oggetto del processo in ambito tributario, dove la pluralità di fatture può trarre in inganno sull’apparente molteplicità dei reati;
- la difesa tecnica nei procedimenti penali per reati dichiarativi, suggerendo di monitorare attentamente l’eventuale presenza di precedenti definitivi riferiti allo stesso periodo d’imposta.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | L’imputata, titolare di impresa individuale, è stata condannata per dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.lgs. 74/2000) per uso di 7 fatture false nell’anno 2015. Tuttavia, per lo stesso periodo d’imposta era già intervenuta una precedente assoluzione per fatti analoghi riferiti ad altre fatture. |
Questione dibattuta | Se l’utilizzo di diverse fatture fittizie, riferite alla stessa dichiarazione fiscale già giudicata, possa integrare un nuovo reato autonomamente perseguibile, o se sussista il divieto di un secondo giudizio ai sensi dell’art. 649 c.p.p. (ne bis in idem). |
Soluzione della Cassazione | La Corte ha ritenuto che il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione, configurandosi come fatto unico. Pertanto, ha riconosciuto la violazione del ne bis in idem e annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando improcedibile l’azione penale. |
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