Assegnazioni di strumenti partecipativi a dipendenti senza aumento di capitale

Pubblicato il 18 luglio 2014 Assonime, con il caso n. 6/2014, interviene a definire i contorni dell'assegnazione di strumenti finanziari partecipativi (Sfp) a dipendenti di una società (articolo 2349, comma 2, del Codice civile).

Elementi degli Stp

Le caratteristiche dello strumento finanziario partecipativo sono: l'intrasferibilità, il diritto al dividendo, l'assenza del diritto di voto, la decadenza nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, e la riscattabilità da parte dall'emittente, a un prezzo predefinito, in ogni momento e per qualsiasi causa.

Tale assegnazione, fa presente Assonime, si differenzia dal sistema delle stock option, perché nel caso degli Sfp, la cui attribuzione ha fondamento nel rapporto di lavoro tra lo strumentista stesso e l'emittente, non si richiede alcun apporto specifico da parte del dipendente assegnatario.

La norma civilistica non fornisce alcuna indicazione circa i contenuti dei diritti che possono far parte dello strumento partecipativo.

In ordine, quindi alla circolazione dello strumento, si ritiene che la cessione possa avvenire solo verso dipendenti della stessa società o società controllate, con conseguente legittima apposizione di una clausola di intrasferibilità o decadenza qualora intervenga la cessazione del rapporto di lavoro.

Ambito fiscale

Due le conseguenze in materia fiscale, in sede di assegnazione di Sfp, evidenziate da Assonime:

- non vige obbligo, da parte dell'assemblea societaria, di aumentare il capitale sociale;

- non sorge alcun reddito imponibile in capo al dipendente in quanto si tratta di una mera aspettativa alla percezione di utili. L'eventuale dividendo erogato è catalogabile tra i redditi di lavoro dipendente.
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