Assegno divorzile. E' rilevante il miglioramento del reddito del coniuge onerato

Pubblicato il 25 ottobre 2011 In materia di determinazione dell'assegno divorzile, qualora manchi la prova specifica relativa al “tenore di vita” pregresso goduto dai coniugi, è legittimo che si faccia riferimento all'ammontare complessivo delle disponibilità economiche dei coniugi, ammontare, questo, che fornisce una presunzione sul tenore di vita stesso. In ogni caso è, altresì, rilevante il successivo miglioramento del reddito dell'onerato, “quando esso costituisca uno sviluppo naturale e prevedibile della sua situazione reddituale”.

Sulla base di tali considerazioni la Corte di cassazione, con la sentenza n. 21650 depositata il 19 ottobre 2011, ha respinto il ricorso di un uomo che lamentava di non essere tenuto al versamento di alcun assegno nei confronti dell'ex moglie opponendosi così alla decisione con cui i giudici di merito avevano invece riconosciuto l'inadeguatezza dei mezzi della donna a conservare il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale e l'impossibilità per la stessa di procurarsi detti mezzi per ragioni oggettive.
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