Assegno una tantum all'ex coniuge. Non è deducibile ai fini Irpef

Pubblicato il 08 giugno 2015

Con sentenza n. 9336 depositata l'8 maggio 2015, la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate e cassato senza rinvio la pronuncia con cui la Commissione tributaria regionale confermava la illegittimità di una cartella di pagamento emessa nei confronti di un contribuente, a titolo di recupero di maggiore Irpef ed accessori; ciò in conseguenza della ritenuta indeducibilità dal reddito, dell'assegno corrisposto dal medesimo contribuente, in unica soluzione, alla ex coniuge divorziata.

Avverso tale ultima pronunucia, l'Agenzia ricorrente lamentava la violazione dell'art. 10, comma 1 lett. c) Tuir, sostenendo che la deducibilità dal reddito, ai fini Irpef, prevista da detta disposizione relativamente all'assegno periodico corrisposto in conseguenza della separazione o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non sarebbe stato estensibile all'assegno corrisposto, su accordo delle parti, in un'unica soluzione (se pur in forma rateizzata) ex art. 5 comma 8 L. 898/1970.

La Cassazione, nel ritenere fondata la presente censura, ha precisato come il citato art. 10 Tuir – secondo cui dal reddito complessivo si deducono gli assegni periodici corrisposti al coniuge, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed affettiva, di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria – non sia suscettibile di diversa interpretazione, nel senso di comprendere nella sua portata applicativa anche l'assegno versato in unica soluzione.

Ciò non tanto perchè trattasi di norma agevolatrice (il che di per sè non escluderebbe l'interpretazione estensiva), ma poichè assegno periodico ed assegno una tantum, costituiscono due forme distinte di adempimento dell'obbligo posto a carico del coniuge, differenti quanto a natura giuridica, struttura e finalità.

Nè il fatto che l'assegno una tantum – come nel caso di specie – sia rateizzato, incide su dette differenti connotazioni.  

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy