Assonime-Entrate, sintonia sul tfr

Pubblicato il 21 novembre 2006

L’Assonime, con la circolare 51 del 17 novembre scorso, conferma l’interpretazione contenuta nella risoluzione n. 133 dell’agenzia delle Entrate (16 novembre 2006) in materia di trattamento di fine rapporto per i soggetti che adottano principi contabili internazionali. In altre parole, Assonime e Fisco sono in sintonia per ciò che concerne il Tfr, ammettendo che le scritture contabili effettuate in base alle regole dello Ias 19 sono in pratica ininfluenti ai fini fiscali, in sede di prima applicazione. Cioè nel calcolo del reddito imponibile occorrerà tener conto dell’importo dell’accantonamento e del fondo come risultante dall’applicazione dell’articolo 2120 del C.c., o meglio dell’importo che è sempre stato contabilizzato redigendo il bilancio in base al Codice civile. Tuttavia, applicando lo Ias 19, la determinazione del fondo Tfr può essere fatta sulla base di un calcolo attuariale. Da ciò consegue che quanto imputato a conto economico può essere superiore o inferiore a quanto previsto dall’articolo 105, comma 1, del Tuir. Da qui l’esigenza di prospettare due soluzioni distinte:

 

- se l’importo contabilizzato è superiore al limite di deducibilità di cui all’art. 105, la differenza darà luogo a una ripresa in aumento in sede di calcolo del reddito imponibile risultante dal modello Unico;

- se l’importo contabilizzato è inferiore al limite di deducibilità di cui all’art. 105, la differenza potrà considerarsi una deduzione extracontabile, ai sensi dell’articolo 109 Tuir, e la deducibilità è recuperata mediante l’iscrizione nel quadro Ec della dichiarazione (si veda anche l’Edicola del 17 novembre 2006).  

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