Auto aziendali e transizione ecologica: cosa cambia

Pubblicato il 28 agosto 2025

Con la legge di Bilancio 2025 e il decreto legge n. 19/2025 è stata rivisitata la disciplina fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, introducendo un nuovo regime di determinazione del reddito imponibile che punta a disincentivare l’impiego di veicoli più inquinanti, in coerenza con gli obiettivi di transizione ecologica.

L’intervento normativo ha inciso direttamente sull’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, prevedendo che per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, la quota di fringe benefit fiscalmente rilevante sia pari al 50% della percorrenza convenzionale (15.000 km) moltiplicata per il costo chilometrico ACI. Tale percentuale si riduce al 10% per i veicoli full electric e al 20% per gli ibridi plug-in. Il valore imponibile va sempre calcolato al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore.

La nuova disciplina si applica esclusivamente in presenza congiunta di tre condizioni: immatricolazione, contratto di concessione e consegna del veicolo al lavoratore, tutte avvenute a partire dal 1° gennaio 2025.

Il trattamento ante riforma resta valido per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, anche se concessi in uso entro il 30 giugno 2025. In tali casi, ciò che rileva è la data dell’ordine del veicolo, a prescindere da quando avvengano immatricolazione e consegna.

Rimane fermo che, in assenza di tutti i requisiti temporali previsti, il fringe benefit dovrà essere determinato secondo le regole ordinarie di cui all’art. 51, comma 3, TUIR, con riferimento al valore normale del bene, limitatamente alla quota di utilizzo personale.

Tutti i dettagli e un'utile infografica riepilogativa nell'Approfondimento che segue.

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