È bancarotta documentale se l’amministratore non conserva le schede di mastro

Pubblicato il 14 aprile 2011 La Cassazione, con la sentenza numero 15065, depositata il 13 aprile 2011, ha chiarito che è possibile che venga inflitta una condanna per bancarotta documentale all'amministratore dell'azienda fallita che non tiene in modo corretto le scritture contabili, anche non obbligatorie, come le schede di mastro. L’amministratore è tenuto a conservare ogni documento che, in relazione alle dimensioni dell'impresa e alla scienza “commercialistica”, è utile alla “redazione di un bilancio credibile”. Ciò poiché tutte le scritture, obbligatorie e facoltative (o anche atipiche) possono essere oggetto materiale del reato.

Sempre in tema di fallimento, un’altra sentenza della Cassazione – la n. 15061/2011 – precisa che “se è vero che il reato di bancarotta fraudolenta suppone, di regola, la definitività della decisione fallimentare, è del pari certo che l'azione penale può essere esercitata anche prima del passaggio in giudicato della pronuncia, essendo già stata a suo tempo presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta”. Pertanto, anche se manca l’affissione della declaratoria del fallimento l’azione penale di bancarotta può essere esercitata. Inoltre, spiegano i giudici, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza è soggetta al reclamo da parte dei creditori a decorrere dall’iscrizione del provvedimento al registro imprese (pubblicità) e non dall’affissione della declaratoria del fallimento.
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