Beni concessi in godimento e finanziamenti ricevuti, le risposte del Fisco

Pubblicato il 17 gennaio 2014 I quesiti dei contribuenti sulla comunicazione dei dati 2012 relativa a beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore, e finanziamenti, capitalizzazioni e apporti - che raggiungono o superano il limite dei 3.600 euro - da parte di soci o familiari, trovano risposta nelle Faq sul sito delle Entrate.

La scadenza del 31 gennaio 2014 (a regime entro il 30 aprile dell'anno successivo) per la trasmissione si avvicina con le incertezze del caso.

L’agenzia delle Entrate, per agevolare l’adempimento chiarisce quanto segue.

Esclusioni:

- tra i contribuenti in contabilità semplificata, non dotati di un conto corrente dedicato all’attività, esclusi dalla comunicazione sui finanziamenti e le capitalizzazioni, rientrano anche i nuovi minimi, gli ex minimi e il forfettino, sempre che non utilizzino un conto corrente dedicato all'attività;

- non si presenta comunicazione quando non emergono differenze tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pattuito aumentato della quota parte di reddito attribuito al socio per trasparenza, corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione.

L’esonero non sussiste per le imprese in contabilità ordinaria, che dovranno in ogni caso effettuare la comunicazione, in presenza dei presupposti oggettivi.

Con le Faq sui periodi di riferimento si ribadisce che la comunicazione riguarda beni, concessi nel periodo di imposta, e finanziamenti ricevuti all’impresa nel periodo d’imposta, a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l’anno solare (ad iniziare dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011). La comunicazione delle società con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, dunque, riguarderà l'esercizio fiscale e non l'anno.

L’Agenzia, infine, precisa che non trattandosi di dichiarazione ma solo di comunicazione, non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili. Pertanto, sussiste obbligo di conservazione solo per l’intermediario incaricato della trasmissione.
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