Bonus assunzioni. Sì all’esonero contributivo nella trasformazione a indeterminato di un rapporto a termine

Pubblicato il 02 febbraio 2015 L’INPS, con circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, ha fornito le tanto attese istruzioni per la fruizione del bonus assunzioni 2015, previsto dai commi 118 e segg. della Legge di Stabilità 2015.

Natura dell’esonero

Innanzitutto, l’Istituto ha chiarito che l’esonero contributivo in questione ha la natura tipica di “incentivo all’occupazione” e non è qualificabile “aiuto di stato”.

Rapporti di lavoro incentivati

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato - part-time compresi - con l’eccezione dei contratti di:

- apprendistato;

- lavoro domestico;

- lavoro intermittente o a chiamata, anche se a tempo indeterminato.

Soglia mensile

L’Istituto ha fissato una soglia mensile di applicazione dell’esonero, pari ad euro 671,66, per cui, nel caso in cui i contributi di un determinato mese siano inferiori alla suddetta somma, la parte residua potrà essere fruita in mesi successivi in cui la soglia venga superata.  

In pratica, la contribuzione eccedente la soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base annua.

Part-time

L’INPS ritiene che la soglia mensile di esonero debba essere opportunamente adeguata in caso di rapporto di lavoro part-time, optando per un’interpretazione restrittiva non prevista dalla Legge di Stabilità 2015.

Contratti a termine

Interessante è la possibilità ammessa dall’Istituto di fruire dell’esonero anche nei casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.

Attuazione di obbligo

Infine, si segnala che, per l’INPS, le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato potranno fruire dell’esonero contributivo della Legge di stabilità 2015, a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro, come in caso di assunzione nel rispetto dell'obbligo di precedenza di lavoratore a termine.
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