Bonus nido: validità domande presentate dal 2026

Pubblicato il 08 settembre 2025

Importanti chiarimenti in merito all’applicazione del bonus asilo nido arrivano dalla circolare Inps n. 123 del 5 settembre 2025, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 6 bis del decreto legge 30 giugno 2025, n. 95 e all’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

L’articolo 6 bis, nel fornire una lettura autentica e vincolante del comma 355 della legge n. 232/2016, amplia e specifica infatti le tipologie di strutture per l’infanzia per le quali è possibile richiedere il contributo, includendo espressamente alcune forme integrative e domiciliari di assistenza ed educazione all’infanzia, purché abilitate secondo le normative regionali.

Bonus nido: a chi spetta e su quali strutture si applica

Con l’introduzione dell’art. 6 bis del D.L. n. 95/2025 si supera la precedente limitazione del contributo asilo nido alle sole strutture tradizionalmente identificate come “asili nido pubblici e privati”.

La nuova formulazione precisa infatti che il beneficio può essere erogato anche per altre tipologie di servizi educativi per l’infanzia, purché conformi ai requisiti previsti all’articolo 2, comma 3, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Il contributo è dunque riconosciuto per le seguenti categorie di strutture abilitate:

1. Nidi e micronidi

Accolgono bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi e offrono un servizio educativo e assistenziale completo, comprensivo di cura, pasto e riposo. Costituiscono il fulcro del sistema educativo 0-3 anni e sono le strutture più comunemente associate al beneficio.

2. Sezioni primavera

Destinate a bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi, le sezioni primavera rappresentano un ponte educativo tra il nido e la scuola dell’infanzia. La loro funzione è quella di garantire continuità educativa all’interno del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni.

3. Servizi integrativi per la prima infanzia

Strutture escluse dal beneficio

Non rientrano tra le strutture ammesse al contributo i Centri per bambini e famiglie (art. 2, comma 3, lett. c, n. 2, D.Lgs. 65/2017), luoghi che prevedono la presenza congiunta di un adulto accompagnatore e non rispondono ai criteri richiesti per l’accesso al contributo. Pur svolgendo una funzione educativa e sociale, non sono riconducibili infatti alla definizione di “servizi educativi per l’infanzia” abilitati, ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. n. 95/2025.

Requisiti di abilitazione delle strutture

L’accesso al contributo è condizionato dalla regolare abilitazione della struttura presso la quale è iscritto il minore.

Requisito essenziale è il possesso di un titolo abilitativo valido all’erogazione dei servizi educativi per l’infanzia, rilasciato secondo le disposizioni della normativa regionale di riferimento.

Verifica dell’abilitazione da parte dell’Inps

Per garantire l’erogazione corretta del contributo, l’Inps verifica che la struttura indicata nella domanda sia presente negli elenchi ufficiali pubblicati dalle Regioni o dagli Enti locali competenti.

In caso contrario, occorre che la struttura sia in possesso di un’attestazione rilasciata dall’amministrazione territoriale competente, nella quale si certifichi:

Esclusione di servizi non educativi

Non sono rimborsabili le spese sostenute per la frequenza di:

Ultrattività delle domande a partire dal 1° gennaio 2026

Con l’entrata in vigore dell’articolo 6 bis del decreto legge n. 95/2025, l’Inps ha introdotto un'importante novità procedurale relativa al contributo asilo nido: la cosiddetta ultrattività delle domande, applicabile a partire dal 1° gennaio 2026.

Questa disposizione comporta un cambiamento strutturale nel processo di richiesta e gestione del beneficio da parte delle famiglie, semplificando la procedura per gli anni successivi alla prima presentazione della domanda e garantendo maggiore continuità nell’erogazione del sostegno.

L’ultrattività delle domande è definita dal comma 2 dell’articolo 6 bis del D.L. n. 95/2025 come la possibilità per la domanda presentata da un genitore nel corso dell’anno 2026 di produrre effetti anche negli anni solari successivi, vale a dire fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni.

Ciò significa che, a partire dal 2026, non sarà necessario ripresentare integralmente la domanda ogni anno, come avveniva in precedenza.

Una volta presentata e accolta la domanda, essa rimarrà valida nel tempo, a condizione che vengano verificati annualmente alcuni requisiti fondamentali.

Verifica annuale dei requisiti

Nonostante la permanenza della domanda nel sistema, l’erogazione effettiva del contributo è però subordinata alla verifica annuale dei requisiti da parte dell’Inps.

In particolare, il genitore richiedente deve:

Prenotazione delle mensilità ogni anno

Anche se la domanda resta attiva, è inoltre necessaria una prenotazione annuale delle mensilità per le quali si intende ricevere il contributo. In altri termini, il beneficiario deve:

  1. accedere al servizio online Inps dedicato al contributo asilo nido;
  2. selezionare le mensilità per cui si intende richiedere il rimborso (fino a un massimo di undici mesi per ciascun anno solare);
  3. caricare la documentazione di spesa per almeno una delle mensilità richieste;
  4. confermare la prenotazione delle risorse disponibili per l’anno in corso.

Documentazione per asili nido privati e pubblici

La circolare Inps n. 123/2025 fornisce dettagli operativi anche in merito alla documentazione necessaria per accedere al contributo, differenziando i casi in base alla tipologia di servizio educativo e alla condizione del bambino.

Per ottenere il contributo, è infatti necessario allegare la prova del pagamento della retta relativa ad almeno uno dei mesi per i quali si richiede il beneficio.

NOTA BENE: è comunque necessario, successivamente, integrare la documentazione con le ricevute di pagamento per ottenere il rimborso definitivo.

Indicazioni per i servizi domiciliari

In alternativa al contributo per l’asilo nido, l’art. 1, comma 355 della legge n. 232/2016 prevede, come accennato, anche un contributo per forme di supporto presso la propria abitazione, destinato ai bambini affetti da gravi patologie croniche che impediscono la frequenza dei servizi educativi.

Per accedere a questa misura, il genitore deve:

Tale documentazione è condizione necessaria per accedere al contributo per il supporto domiciliare e deve essere rinnovata ogni anno.

Specifiche per l’erogazione in caso di patologie croniche

Nel caso in cui si richieda il contributo per supporto domiciliare a causa di patologie croniche, la circolare specifica che:

Istruzioni per le strutture Inps sulle domande presentate nel 2025

La circolare Inps n. 123 del 5 settembre 2025, oltre a chiarire importanti novità applicabili a partire dal 1° gennaio 2026, fornisce specifiche istruzioni operative per le strutture territoriali dell’Istituto relativamente alle domande di contributo asilo nido presentate nel corso del 2025.

Le nuove disposizioni, derivanti dall’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 355 della legge n. 232/2016 (come riformulata dall’art. 6 bis del D.L. 95/2025), trovano applicazione anche retroattiva, influenzando quindi l’esito di istanze già presentate e in parte già valutate.

Riesame delle domande respinte nel 2025

Le strutture Inps sono tenute dunque ad effettuare un riesame delle domande di contributo asilo nido respinte nel 2025, qualora tali respingimenti siano stati motivati dall’esclusione di determinate tipologie di strutture o servizi oggi invece ricomprese nell’ambito applicativo della normativa.

Grazie all’ampliamento introdotto dalla circolare, infatti, sono ora ammissibili al beneficio anche i servizi educativi integrativi come gli spazi gioco e i servizi domiciliari abilitati, precedentemente non sempre considerati idonei ai fini dell’erogazione del contributo.

È quindi compito delle strutture dell’Istituto riesaminare le pratiche già definite alla luce della nuova disciplina, tenendo conto della corretta qualificazione del servizio frequentato dal minore e della sua abilitazione secondo la normativa regionale.

Applicazione retroattiva delle nuove regole

L’interpretazione fornita dall’art. 6 bis del decreto legge n. 95/2025 ha natura autentica, ovvero è vincolante e si applica anche alle domande presentate anteriormente alla sua entrata in vigore, comprese quelle riferite all’anno 2025.

Questo comporta un principio fondamentale: le nuove regole si applicano retroattivamente a tutte le domande in corso di definizione o già definite, qualora i nuovi presupposti normativi risultino soddisfatti.

Pertanto, le strutture territoriali Inps devono:

L’obiettivo è garantire la corretta applicazione del beneficio in coerenza con i principi di legalità e parità di trattamento tra gli utenti, evitando discriminazioni legate a una precedente interpretazione restrittiva della norma.

Accoglimento in autotutela dei ricorsi fondati

Oltre al riesame d’ufficio delle domande respinte, la circolare prevede che le strutture Inps possano procedere all’accoglimento in autotutela delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi, qualora sussistano i presupposti previsti dalla nuova disciplina.

L’autotutela amministrativa è lo strumento con cui l’amministrazione può annullare o modificare atti illegittimi o sfavorevoli nei confronti dell’utente, anche in assenza di una pronuncia giudiziale. In questo caso, l’autotutela consente all’Inps di riconoscere il diritto al contributo a quei genitori che hanno presentato ricorso contro il rigetto della propria domanda e che, secondo la nuova normativa, risultano avere i requisiti richiesti.

Per attivare l’autotutela, le strutture dovranno:

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