Bonus trasporti, risposte su comunicazione dati

Pubblicato il 16 gennaio 2024

L’Agenzia delle Entrate, con notizia del 9 gennaio 2024, illustra – ai fini della predisposizione della precompilata e del bonus trasporti – alcuni chiarimenti sulle modalità di trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, da parte dei gestori del servizio.

Aziende di trasporto costituite in consorzio: chi deve inviare i dati

Viene chiesto alle Entrate di rispondere al quesito relativo al soggetto tenuto della trasmissione dei dati quando le aziende di trasporto si costituiscono in consorzio per la rivendita degli abbonamenti.

Per fornire la risposta viene richiamato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 ottobre 2023. Secondo le disposizioni in esso contenute, i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico sono esclusivamente gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico.

Pertanto, i consorzi incaricati della sola vendita degli abbonamenti ma che non siano affidatari del servizio di trasporto pubblico non rientrano tra i soggetti che possono inviare i dati.

Ai fini della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati utili all'elaborazione della dichiarazione precompilata, è l'ente pubblico o il soggetto privato affidatario del servizio di trasporto pubblico che acquisisce nel proprio sistema di data base i dati relativi agli abbonamenti venduti tramite consorzio.

Abbonamenti acquisiti dal datore di lavoro per i propri dipendenti

La seconda Faq pubblicata il 9 gennaio 2024 concerne la comunicazione dei dati relativi agli abbonamenti nominativi al servizio di trasporto pubblico acquistati dal datore di lavoro per i propri dipendenti (mobility societari).

Si chiarisce che l’adempimento è ancora facoltativo e l’azienda di trasporto pubblico locale potrebbe non avere a disposizione i dati informativi relativi all’importo dell’abbonamento effettivamente detraibile in base alla norma del Tuir.

Di conseguenza, i dati relativi ad abbonamenti nominativi mobility societari non devono essere comunicati.

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