Cambiale pagata, banca responsabile se rimane inerte

Pubblicato il 05 febbraio 2020

Precisazioni della Corte di cassazione in ordine agli obblighi di diligenza posti a carico delle banche nel caso di pagamento di cambiale avvenuto con un minimo ritardo.

La banca, una volta avuta notizia dell’intervenuto pagamento della cambiale, ha l’obbligo di attivarsi per impedire che attraverso il protesto si verifichino gli effetti pregiudizievoli di un evento che non ha più ragione d’essere.

La stessa risponderà di responsabilità per condotta omissiva se, nonostante il debitore abbia provveduto al pagamento del titolo nel giorno successivo alla sua scadenza e, peraltro, con valuta del giorno della scadenza, sia rimasta inerte, non comunicando al Pubblico Ufficiale che sia venuto meno il presupposto per elevare il protesto, ovvero il mancato pagamento della cambiale.

Pagamento il giorno dopo la scadenza? Banca deve subito attivarsi

Così la Suprema corte nel testo dell’ordinanza n. 2549 del 4 febbraio 2020, pronunciata nell’ambito di un procedimento attivato da un cliente di una banca al fine di ottenere, oltre al risarcimento del danno, la declaratoria di illegittimità dell’operato dell’istituto di credito in relazione all’elevazione di un protesto su cambiale.

Secondo gli Ermellini, gli obblighi di diligenza che gravano sulla banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale, impongono, una volta avvenuto l’atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto.

Ove, poi, tale meccanismo si trovi ad una fase così avanzata da non poter essere più interrotto, la banca è tenuta ad avvisare prontamente il mandante al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto sancito dall’articolo 12 Legge n. 349/1973, salvo in ogni caso l’obbligo per l’istituto di credito, qualora sia intervenuta comunque la levata del protesto, di restituire la provvista utilizzata per l’operazione non andata a buon fine.

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